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Incidente stradale: il Cid non è una prova vincolante


Il modello di constatazione amichevole, firmato dai conducenti a seguito di un incidente stradale,secondo Infortunistica Consulting di Rovigo , vincola solo questi ultimi, ma non il giudice e l’assicurazione. Dopo un incidente stradale, la compilazione del modello Cid (ossia la “constatazione amichevole”) e la firma, su di esso, da parte di entrambi i conducenti ha certamente il vantaggio di velocizzare la pratica di risarcimento del danno nei confronti dell’assicurazione; tuttavia, in caso di contestazioni da parte di quest’ultima circa la dinamica del sinistro, il Cid non costituisce una prova che vincola il giudice. A ribadirlo è una ordinanza della Cassazione pubblicata questa mattina . A che serve il Cid?

I conducenti che trovino un accordo sulle responsabilità dell’incidente stradale , spiega Infortunistica Consulting ,possono compilare il modello cid e, in questo modo ottenere una corsia preferenziale nella pratica di indennizzo da parte dell’assicurazione. Nel modello Cid (anche chiamato Cai, acronimo che sta per “constatazione amichevole di incidente”) le parti indicano (oltre ai rispettivi estremi anagrafici e di polizza rc-auto) le sezioni dei mezzi interessate dall’urto, la presenza di eventuali testimoni sul luogo, la dinamica dell’incidente ed una serie di ulteriori dati che potranno essere utili nella successiva gestione del risarcimento del danno.

Che valore ha il Cid?

Quello riportato sul Cid ha valore solo per i conducenti che lo firmano e che, pertanto, non possono più disconoscerlo. Tuttavia,avvisano i tecnici di Infortunistica Consulting, l’assicurazione, così come il giudice, possono anche non credere alla versione delle parti, se ritenuta inverosimile e, pertanto, rifiutare il risarcimento.

La sentenza verificate da Infortunistica Consulting stabiliscono infatti un principio ormai consolidato in giurisprudenza: il modello di constatazione amichevole non ha valore di prova nei confronti dei terzi (potendo essere il risultato dell’accordo fraudolento delle parti) e, pertanto, non vincola né il giudice, né la compagnia assicurativa.

maggiori informazioni : http://www.infortunisticaconsulting.com/

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