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Automobile intrappolata nel sottopasso allagato: chi è responsabile?


Chi paga i danni in caso di auto bloccata nel sottopassaggio? Ecco la guida di Infortunistica Consulting

I fenomeni temporaleschi, spesso di grande intensità, sono la causa di numerosi disservizi e, nella maggior parte dei casi, a farne le spese sono gli automobilisti che si trovano coinvolti, loro malgrado, in situazioni di vera e propria emergenza. Nonostante, come si sente spesso anche attraverso i mezzi di informazione, le stagioni siano cambiate a causa dell’inquinamento e dell’effetto serra e le precipitazioni tendano a concentrarsi in maniera da produrre le cosiddette bombe d’acqua, una corretta realizzazione e manutenzione delle strade, da parte degli Enti pubblici responsabili, eviterebbe ogni circostanza spiacevole. In base alla normativa in materia,ribadisce Infortunistica Consulting di Rovigo , le strade devono essere realizzate in modo da consentire alle acque di defluire lasciando il manto completamente libero e visibile. La presenza di pozzanghere lungo la rete viaria è indice di avvallamenti che provocano dei pericolosi accumuli d’acqua e, poiché non visibili dall’automobilista vengono considerate insidia e trabocchetto, dunque non evitabili utilizzando la normale diligenza. In questo caso, in linea generale, l’Ente proprietario ne è responsabile sia per l’erronea realizzazione della sede stradale sia per l’omissione di successivi interventi utili a rimediare in qualche maniera alla situazione.

Lo stesso discorso è applicabile anche ai sottopassi che, poiché collocati in un’area sottostante al livello stradale, dunque maggiormente soggetti ai fenomeni di allagamento, necessitano non solo di una progettazione-realizzazione perfetta ma soprattutto di manutenzione e controlli continui. Nel caso in cui l’automobilista rimanga intrappolato in un sottopasso allagato, privo di segnalazioni o avvisi di pericolo, la responsabilità dei danni arrecati è addebitabile all’Ente proprietario. Circa l’evitabilità del danno si è molto dibattuto in quanto si parlerebbe di concorso di colpa nel momento in cui si riuscisse a provare che l’automobilista, utilizzando la normale diligenza, avrebbe potuto evitare il danno. Ad esempio, se l’automobilista, durante un temporale di forte intensità, all’ingresso di un sottopasso, pur notando in maniera chiara la presenza di accumuli d’acqua, decide ugualmente di percorrerlo e rimane intrappolato, la responsabilità dei danni subiti è sì addebitabile all’Ente pubblico che non ha provveduto a rendere possibile la circolazione ma anche all’automobilista stesso che in presenza di insidia visibile non ha fatto nulla per evitarla. La responsabilità dell’Ente pubblico precisa Infortunistica Consulting è esclusa totalmente solo in caso di impossibilità concreta di custodia del bene demaniale per forza maggiore, ad esempio in caso di fenomeni atmosferici di straordinaria potenza e gravità. Il danneggiato dunque, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti, deve provare l’esistenza di un nesso di causalità tra il danno e l’anomalia stradale.

Pertanto, nel caso in cui non si possa addebitare alcuna responsabilità all’automobilista danneggiato e in mancanza di prova della forza maggiore, i danni provocati all’automobile intrappolata nel sottopasso allagato devono essere risarciti dall’Ente pubblico proprietario.

INFO:http://www.infortunisticaconsulting.com/

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