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Piogge, danni da allagamento e responsabilità del Comune


Piogge intense e acquazzoni,

Infortunistica Consulting spiega quando la pubblica amministrazione è responsabile per l’allagamento delle strade e i conseguenti danni ad auto parcheggiate ed appartamenti. Il clima non è più quello di una volta? Luogo comune o meno, i danni da allagamento per le forti piogge sono sempre più numerosi e le nostre città si dimostrano puntualmente impreparate ad affrontare l’emergenza. “Bolle d’acqua” estive, forti precipitazioni e nevicate invernali costituiscono ormai un serio rischio per chi non ha un garage dove custodire la propria auto o possiede un magazzino al piano terra. Chi deve risarcire i conseguenti danni quando questi potevano essere evitati da una rete viaria in grado di sopportare gli allagamenti e incanalare l’acqua nelle tubature sottostanti? Di certo il Comune. Ma il codice civile prevede anche la possibilità, per l’amministrazione, di andare esente da colpe quando dimostri l’imprevedibilità e inevitabilità del caso (è quello che viene chiamato “caso fortuito”). Infortunistica Consulting di Rovigo fa un po' di chiarezza. Allagamenti: la responsabilità oggettiva del Comune

Chi è custode o proprietario di un bene, come una strada pubblica, deve risarcire tutti i danni da esso provocati, come appunto l’allagamento anche se di tali danni non ha alcuna colpa. È quella che viene definita “responsabilità oggettiva per cose in custodia”. Tuttavia, se il fenomeno è stato determinato da un fatto impossibile da evitare anche con il più scrupoloso comportamento, nessun risarcimento è dovuto. Il problema, a questo punto, è definire la linea di confine tra la prevedibilità o meno del danno. Ed è qui che ci aiutano le sentenze dei giudici poiché la legge non lo dice se non in termini molto generici.

Quando il temporale eccezionale esclude la responsabilità del Comune Secondo la Cassazione, un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia, può, in astratto, integrare gli estremi del “caso fortuito” o della “forza maggiore”. L’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito, idoneo ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi. Tuttavia il Comune potrebbe essere comunque corresponsabile se ha aggravato il danno, per esempio non pulendo le grate sulle strade, otturate da rifiuti e terra . E difatti, l’esimente del caso fortuito e quella della forza maggiore non possono essere invocate dal Comune in relazione ai danni provocati da piogge, uragani, temporali e altre precipitazioni atmosferiche pur di particolare forza ed intensità, protrattasi per un tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della metereologia, se tali danni siano stati determinati dall’insufficienza del sistema di deflusso delle acque meteoriche della strada . Inoltre, il carattere eccezionale di un fenomeno naturale, nel senso di una sua ricorrenza saltuaria anche se non frequente, non è, sufficiente, di per sé solo, a configurare il caso fortuito, in quanto ciò non significa che esso non sia comunque prevedibile in base alla comune esperienza . Infortunistica Consulting ricorda che Sempre la Corte ha precisato che l’eccezionalità ed imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore, idonei ad escludere la responsabilità per il danno verificatosi, solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento.

Nel 1998 la Cassazione aveva statuito che “possono integrare il caso fortuito precipitazioni imprevedibili o di eccezionale entità” . Secondo un ulteriore sentenza , è certamente vero che una pioggia di eccezionale intensità può anche costituire caso fortuito, ma non è affatto vero che una pioggia forte costituisca sempre e comunque un caso fortuito. L’amministrazione, infatti, deve dimostrare – per evitare di pagare i danni – che le piogge in questione siano state da sole causa sufficiente dei danni nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte sua delle opere di smaltimento delle acque piovane; il che equivale in sostanza a dimostrare che le piogge siano state così intense (e quindi così eccezionali) che gli allagamenti si sarebbero verificati nella stessa misura pure essendovi stata detta scrupolosa manutenzione e pulizia.

http://www.infortunisticaconsulting.com/

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