Secondo Infortunistica Consulting di Rovigo Ai dipendenti statali non spetta l’indennità per inabilità al lavoro in quanto, nel periodo in cui si astengono dal lavoro, percepiscono per intero la retribuzione. I dipendenti statali che si infortunano sul lavoro non hanno diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea da parte dell’INAIL in quanto, nel periodo in cui si astengono dal lavoro a causa dell’infortunio stesso, percepiscono già per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza pubblicata ieri . Cos’è l’inabilità temporanea assoluta
Nel caso in cui l’infortunio o la malattia professionale abbiano provocato uno stato di inabilità temporanea assoluta, la legge prevede che la retribuzione deve essere corrisposta da: – datore di lavoro per i primi quattro giorni;
– INAIL per i successivi giorni. Resta salva la previsione dei contratti collettivi circa l’obbligo del datore di lavoro di integrare l’indennità INAIL. In particolare, il giorno dell’infortunio o quello in cui si è manifestata la malattia professionale, il datore di lavoro eroga un’indennità pari al 100% del guadagno medio giornaliero. Dal 1° al 3° giorno successivo, sempre il datore eroga il 60% del guadagno medio giornaliero. Dal 4° al 90° a pagare è l’Inail che versa il 60% della retribuzione media giornaliera. Dal 91° giorno alla guarigione l’Inail paga il 75% della retribuzione media giornaliera.
L’indennità è corrisposta per tutti i giorni di durata dell’inabilità, compresi i festivi, fino alla guarigione clinica ed è pagata in via posticipata a periodi non eccedenti i 7 giorni e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dall’evento. Nessuna indennità per i dipendenti statali
Infortunistica Consulting riporta che Secondo la Cassazione il dipendente statale non ha diritto all’indennità di inabilità. Infatti la legge afferma che per i dipendenti dello Stato, l’assicurazione presso l’Inail può essere attuata con forme particolari di gestione e può anche essere limitata a parte delle prestazioni. Ne deriva che per tale categoria di lavoratori è esclusa l’erogazione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea. Ciò in quanto i pubblici dipendenti, nel periodo in cui si astengono dal lavoro a causa dell’infortunio subito, percepiscono per intero la normale retribuzione da parte del datore di lavoro.
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