
I rimedi posti a tutela del venditore nel caso in cui il compratore non abbia provveduto a trascrivere il passaggio di proprietà. Se si acquista un veicolo usato non è sufficiente procedere all’aggiornamento della carta di circolazione presso la Motorizzazione Civile, ma è anche necessario registrare il passaggio di proprietà presso l’ufficio provinciale dell’A.C.I. – P.R.A.-. All’atto di vendita del veicolo sarà onere dell’acquirente provvedere, entro 60 giorni, alla trascrizione del passaggio di proprietà presso i competenti uffici del PRA . Qualora, tuttavia, come spesso accade, questi non ottemperi a detto onere, il veicolo rimane formalmente intestato al vecchio proprietario il quale potrà, perciò, essere chiamato a rispondere di tutte le conseguenze relative al presunto possesso, e quindi utilizzo, del veicolo (come, ad esempio, pagamento di multe, bollo auto, eventuali illeciti penali, ecc.). In primo luogo, l’originario proprietario, infatti, sarà responsabile per le tasse automobilistiche non pagate, l’imposta di bollo in particolare, in secondo luogo potrà rispondere di eventuali danni cagionati a terzi (persone o cose) dall’utilizzo dell’autoveicolo, nonché di sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice della Strada. Per ovviare a ciò sono previsti dalla legge diversi rimedi, quali la trascrizione a tutela del venditore, il ricorso giurisdizionale e la perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva. Trascrizione a tutela del venditore
Al venditore converrà, per prima cosa, provvedere ad effettuare una visura presso i competenti uffici del PRA, decorsi i 60 giorni dalla vendita, al fine di verificare se il compratore abbia provveduto o meno alla trascrizione del passaggio di proprietà.
Effettuata la visura, nel caso in cui si riscontri che il passaggio di proprietà non sia stato trascritto, il venditore potrà provvedere, di propria iniziativa, recandosi presso il PRA munito di originale dell’atto di vendita . Qualora l’originario proprietario non ne disponga sarà comunque possibile richiedere al P.R.A. la registrazione di un nuovo atto di vendita a rinnovo e conferma dell’originale oppure una dichiarazione di vendita, entrambe in forma di scrittura privata con propria firma autenticata, che attesti il passaggio di proprietà; tuttavia, in tal caso, il nuovo atto avrà efficacia unicamente dalla nuova data di autentica della firma, sicché il venditore sarà comunque chiamato a rispondere per il periodo pregresso, sia in termini di imposte, che in termini di responsabilità. Per procedere alla trascrizione sarà necessario produrre: – originale dell’atto di vendita o scrittura privata autenticata (in entrambi i casi in bollo da € 16,00); – apposito modello predisposto dal P.R.A. , compilato con: i dati completi del compratore; codice fiscale proprio e del compratore; la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’ultima residenza del compratore. L’autentica della firma può essere fatta da: Notaio; Funzionari del R.A. (ACI) o del dipartimento per i trasporti (ex Motorizzazione civile); Agenzie Pratiche auto che siano sportello telematico dell’automobilista (S.T.A.); Ufficio anagrafe del Comune di residenza; Nel caso in cui la firma sia autenticata presso il P.R.A si procederà contestualmente alla richiesta di trascrizione del passaggio di proprietà, diversamente sarà necessario procedere entro 60 giorni dall’autentica.
Costo della procedura: Marca da bollo da €. 16,00 da apporre sull’atto di vendita originale o sulla scrittura privata; Imposta provinciale di trascrizione variabile sia in base al veicolo che in base alla Provincia di residenza; Emolumenti e diritti al PRA: €. 27,00; Imposta di bollo €. 32,00. Ricorso al giudice
È possibile presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo di residenza o domicilio del compratore o del luogo in cui è avvenuta la vendita, se il valore della controversia è inferiore a €. 5.000,00. In tale sede, peraltro, non è necessaria l’assistenza di un avvocato ove tale valore non ecceda € 1.100,00. Nel caso in cui, invece, il valore della controversia sia superiore ad €. 5.000,00 il ricorso andrà presentato dinanzi al Tribunale ed, in tal caso, sarà sempre necessaria l’assistenza di un avvocato. Si aprirà, quindi, un procedimento giudiziario, sicché sarà il Giudice con sentenza a costituire il titolo per procedere alla trascrizione presso i competenti uffici del PRA. Bisognerà, in ogni caso, fornire adeguata dimostrazione dell’avvenuta vendita, attraverso la produzione di documenti (potranno, ad esempio, essere depositati estratti conto da cui risulti il versamento della somma di denaro corrispondente all’importo di vendita del veicolo) o con testimoni.
Al termine del giudizio, il venditore potrà procedere, munito della sentenza giudiziale, alla trascrizione della stessa presso il PRA competente. In particolare, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi al Giudice di Pace sarà necessario produrre: Copia dell’atto di vendita; Residenza e dati anagrafici del compratore; Estratto cronologico aggiornato del veicolo, che sarà possibile richiedere presso il PRA di competenza. In questo caso la trascrizione avrà efficacia retroattiva, secondo quanto stabilito dal Giudice nel dispositivo, sicché il venditore non risponderà né in termini giuridici, per danni e sanzioni amministrative, né in termini fiscali per il pagamento delle tasse automobilistiche, a far data dal giorno della vendita, come accertato con il provvedimento giudiziale. Quanto al costo del procedimento, comprensivo del versamento del contributo unificato e della marca da bollo, esso varierà, sia dinanzi al Tribunale che dinanzi al Giudice di Pace, a seconda del valore della controversia: valore fino a €. 100,00 Contributo unificato €. 43,00; da €. 100,00 ad €. 5.200,00 C.U. €. 98,00; da €. 200,00 ad €. 26.000,00 C.U. €. 237,00; da €. 000,00 ad €. 52.000,00 C.U. €. 518,00; da €. 000,00 ad €. 260.00,00 C.U. €. 759,00; da € 000,00 e fino a € 520.000,00 C.U. €. 1.214,00. In ogni caso il costo della marca da bollo sarà di €. 27,00 [3].
Inoltre, una volta ottenuta la sentenza, sarà necessario procedere con la registrazione della stessa presso i competenti uffici del P.R.A., presentando: Sentenza in copia conforme all’originale in bollo, Apposito modello di presentazione predisposto dal P.R.A., Costo della procedura di registrazione: Marca da bollo da €. 16,00 da apporre sulla sentenza; Imposta provinciale di trascrizione: l’importo varierà in base al veicolo ad alla provincia di residenza. I procedimenti di competenza del Giudice di Pace, non eccedenti la somma di €. 1.033,00 sono esenti; Emolumenti e diritti al PRA: €. 27,00; Imposta di bollo €. 32,00, Perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
In mancanza di altra documentazione avente data certa, anche nel caso in cui non si conoscano tutti i dati dell’acquirente, sarà possibile richiedere presso il PRA l’annotazione della perdita di possesso del veicolo, con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà , presentando l’apposito modello predisposto dal P.R.A.
Tuttavia in questo caso cesserà unicamente l’obbligo del pagamento delle tasse automobilistiche per i periodi di imposta successivi e non in via retroattiva, inoltre il veicolo continuerà ad essere intestato all’originario proprietario che, pertanto, potrà comunque essere chiamato a rispondere sia per eventuali danni cagionati a terzi dal veicolo che per le sanzioni amministrative comminate ai sensi del Codice della Strada. Documentazione da presentare: Certificato di Proprietà se ne si dispone oppure, in mancanza, apposito modello NP-1B predisposto dal P.R.A. Costo della procedura per senza il rilascio del certificato di proprietà: € 14,62 se si utilizza il certificato di proprietà come nota di presentazione; € 29,24 se si utilizza il modello predisposto dal P.R.A. Gli emolumenti A.C.I. non sono dovuti. Sicuramente il procedimento più conveniente per chi sia in possesso dell’originale dell’atto di vendita sarà la trascrizione a tutela del venditore presso il P.R.A. che consentirà, nella maniera più rapida ed economica, l’aggiornamento del certificato di proprietà ed avrà comunque efficacia retroattiva. Diversamente, qualora non si disponga dell’atto di vendita converrà, senz’altro, esperire il procedimento dinanzi al Giudice in quanto la trascrizione della sentenza garantisce il venir meno della responsabilità giuridica del vecchio proprietario e lo esonera dal pagamento delle tasse automobilistiche in via retroattiva, a differenza della trascrizione di scrittura privata che rinnova l’atto di vendita che, invece, ha effetto dalla data dell’autentica della firma sul nuovo atto.
Senz’altro il procedimento che offre una tutela minore è la richiesta presso il P.R.A. di registrazione della perdita di possesso con dichiarazione sostitutiva in quanto non offre tutela retroattiva e non tiene indenne da responsabilità giuridica, ma unicamente dal pagamento dell’imposta di bollo per il periodo successivo alla dichiarazione. Per concludere, si consiglia, sia nel caso in cui la vendita sia stipulata in via diretta con l’acquirente compratore che nel caso in cui sia stipulata con l’intermediazione di un concessionario auto, di verificare che vi sia stata la trascrizione del passaggio di proprietà. Si raccomanda, inoltre, di conservare la relativa documentazione, in particolare l’atto di vendita, per poter dimostrare – nella maniera più agevole possibile – l’avvenuto passaggio di proprietà.
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