
Divieto di sosta temporaneo: che cos’è e quali sono i motivi per poter impugnare una eventuale sanzione. In occasione di feste di piazza, processioni, bitumazione stradale, rifacimento strisce blu (questi i casi più frequenti), è possibile trovare sulle strade nelle quali normalmente è consentito parcheggiare, un divieto di sosta temporaneo. Sul marciapiede o comunque a bordo strada sono infatti piazzati dei cartelli mobili (o del nastro con la scritta “divieto di sosta” fissato attorno agli alberi, tra i pali della luce o della segnaletica verticale, o altri mezzi idonei). Essi indicano che, da una determinata ora di un giorno a quella di un altro giorno, è vietato parcheggiare in quel punto. Le auto che non rispettano il suddetto avviso sono soggette a rimozione forzata e multate per divieto di sosta. Può capitare a tutti di non utilizzare il proprio veicolo per alcuni giorni, lasciandolo pertanto parcheggiato sempre nello stesso punto. Se, malauguratamente, la polizia dovesse collocare proprio lì un divieto di sosta temporaneo, l’automobilista che occupa quel posto sin dai giorni precedenti, è comunque tenuto a rispettare l’avviso?
Secondo la Cassazione , l’automobilista ha il dovere di controllare saltuariamente il luogo in cui ha lasciato il proprio mezzo poiché, anche se il parcheggio è consentito, le condizioni potrebbero cambiare per vari motivi. Nessuno può permettersi dunque di lasciare posteggiata l’auto per diversi giorni e dormire tranquillo. Particolari condizioni di viabilità, esigenze di ammodernamento o dei semplici eventi imprevisti (come manifestazioni o processioni) potrebbero temporaneamente cambiare le carte in tavola.
Di contro, i cittadini devono essere informati con un congruo preavviso del divieto di sosta temporaneo: i cartelli e gli altri mezzi di segnalazione prescelti devono infatti essere apposti almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto e devono essere ben visibili. Succede frequentemente che la cartellonistica venga piazzata nelle strade senza rispettare il tempo minimo di preavviso e che essa venga posta in punti sbagliati, poco visibili o che non lascino intendere in modo preciso il punto di inizio e di fine del divieto. Può inoltre accadere che la cartellonistica sia divelta, spostata o occultata da persone, da agenti atmosferici (ad esempio forte vento) o circostanze esterne di vario tipo (come crolli, urti). La segnaletica utilizzata, infatti, è mobile e, benchè spesso zavorrata per aumentarne la stabilità , può cambiare posizione o scomparire del tutto. Ecco perché, di solito, è accompagnata da altri mezzi di segnalazione, come il nastro con su scritto “divieto di sosta” o da altri mezzi idonei alla segnalazione. Un automobilista non troppo attento o non troppo fortunato potrebbe facilmente non accorgersi del divieto di sosta temporaneo e incorrere nelle conseguenti sanzioni. L’assenza di una segnalazione adeguata o di una segnalazione che non rispetta i termini minimi di preavviso sono validi motivi di impugnazione in caso di multa. Si ricorda, infine, che il provvedimento di divieto di sosta temporaneo deve essere emanato dal dirigente comunale preposto , pena il vizio di incompetenza se le ordinanze dovessero provenire da altro soggetto. Essendo viziato l’atto iniziale, tutti gli atti che da esso derivano, nello specifico le multe, sono altrettanto viziati, e quindi nulli.
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