
Riscossione esattoriale: dopo il verbale di contravvenzione per violazione del codice della strada, l’iter che fa la multa per diventare cartella di pagamento di Equitalia. Un’innocua multa, se non pagata, dopo diverso tempo può comportare l’arrivo della temuta cartella di pagamento di Equitalia: temuta perché, una volta decorsi 60 giorni dalla sua notifica, scattano le misure cautelari come il fermo auto oppure direttamente il pignoramento (di norma, quello dello stipendio, pensione o conto corrente). Prima che però ciò accada, è necessario che l’amministrazione rispetti alcuni passaggi, con dei tempi prefissati dalla legge, in mancanza dei quali tutto il procedimento è nullo. Ecco quindi, una serie di consigli su come difendersi in questi casi. Che succede se la multa non viene pagata nei termini
La multa deve essere pagata entro 60 giorni dalla sua notifica. Se alla scadenza di tale termine non è avvenuto l’adempimento spontaneo, essa diventa titolo esecutivo e, quindi, l’amministrazione può procedere all’esecuzione forzata nei confronti del debitore, per come a breve vedremo. Anche un solo giorno di ritardo nel pagamento del verbale determina la formazione del titolo esecutivo. Se l’automobilista propone ricorso al giudice di pace (da depositare entro 30 giorni dalla notifica del verbale) il ricorso non sospende il termine entro cui la multa va pagata (sebbene è difficile che, nelle more del giudizio, l’amministrazione proceda a riscuotere coattivamente l’importo). In ogni caso, se il ricorrente lo chiede in modo espresso, il giudice, alla prima udienza, può sospendere l’esecutività e tutto viene definito, poi, con la sentenza conclusiva del processo.
Se l’automobilista, invece, propone ricorso al Prefetto (da inviare entro 60 giorni dalla notifica del verbale) il ricorso sospende l’esecutività della multa. Se il Prefetto rigetta il ricorso, emette un’ordinanza di ingiunzione la quale va pagata entro 30 giorni. Entro tale termine, l’interessato può decidere se pagarla, impugnarla davanti al giudice di pace oppure non pagarla; in quest’ultimo caso, diventa anch’essa titolo esecutivo. Riassumendo quanto finora detto possiamo così sintetizzare: la multa diventa titolo esecutivo dopo 60 giorni dalla sua notifica; l’ordinanza ingiunzione del prefetto, invece, diventa titolo esecutivo dopo 30 giorni. Il verbale (o l’ordinanza-ingiunzione) diventa automaticamente titolo esecutivo per un ammontare pari alla metà del massimo della somma prevista a titolo di sanzione amministrativa, maggiorata delle spese di procedimento. Che succede se pago meno dell’importo dovuto per la multa?
In caso di pagamento nei termini in misura inferiore a quella dovuta, quanto pagato viene trattenuto a titolo di acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma pari alla differenza fra la metà del massimo edittale e l’acconto.
Che succede se pago dopo i 60 giorni?
Se il pagamento avviene oltre i 60 giorni, la somma viene trattenuta a titolo di acconto e il verbale costituirà titolo esecutivo per una somma pari alla differenza fra la metà del massimo edittale e l’acconto. Che succede se pago e poi faccio ricorso?
Se, dopo la presentazione del ricorso, ma entro i 60 giorni, il trasgressore effettui il pagamento in misura ridotta, l’effetto del ricorso viene meno. Che succede se non pago la multa o l’ordinanza ingiunzione?
In questo caso, l’ente titolare del credito avvia il procedimento di riscossione coattiva. Il primo passo è quello della formazione del ruolo per il titolo esecutivo. Si tratta di un provvedimento amministrativo emesso dal Prefetto, dal Sindaco o dal Presidente della Giunta provinciale o regionale – a seconda che l’infrazione sia stata accertata, rispettivamente, da un organo appartenente allo Stato, all’Amministrazione comunale, all’Amministrazione provinciale o regionale. Il ruolo, viene così dato in carico ad Equitalia o ad altra società delegata per la riscossione esattoriale. L’agente per la riscossione, dunque, notifica al trasgressore la cartella di pagamento in cui sono indicati: l’ammontare, le modalità e la causale della somma da versare (maggiorata del 10% per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile).
Cosa posso fare se ricevo la cartella di pagamento?
La cartella di pagamento può certamente essere impugnata (entro 30 giorni), ma non per vizi attinenti alla precedente multa. Non si possono, cioè, ripescare le censure che andavano proposte contro il verbale entro i 30 giorni (60 giorni per il Prefetto) dalla sua notifica. Si può contestare la cartella di pagamento, invece, solo per “vizi propri”, ossia quelli attinenti ad errori commessi dall’Agente della riscossione come: errori di notifica (la cartella è stata notificata a soggetto che non è colui a cui era stata notificata la multa), mancata indicazione del responsabile del procedimento, insufficiente motivazione della cartella, omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi, ecc. Che succede se, ricevuta la cartella, non ho mai ricevuto invece la multa?
In tal caso, la cartella esattoriale può essere impugnata entro 30 giorni davanti al giudice di pace. Bisogna eccepire il difetto di notifica del cosiddetto “atto prodromico”, ossia la multa. Che succede se non pago neanche la cartella di Equitalia?
Se l’obbligato non provvede al pagamento della cartella entro 60 giorni, né presenta ricorso entro 30 giorni, si procede ad esecuzione esattoriale. In pratica, Equitalia – o qualsiasi altro Agente della riscossione al posto suo – procede ad attuare i mezzi necessari per costringere il trasgressore a pagare. Tali mezzi di solito sono:
il fermo dell’auto: in tal modo il mezzo non può più circolare, né essere rottamato. Può tuttavia essere venduto, ma l’acquirente acquista l’auto con tutto il fermo. La giurisprudenza ritiene che il fermo amministrativo non possa essere iscritto se l’auto è cointestata anche a un altro soggetto diverso dal trasgressore. Il fermo auto non è un atto di pignoramento, ma una misura cautelare, volta a far sì che il bene non si rovini in vista del successivo ed eventuale pignoramento. In verità, Equitalia utilizza tale strumento come mezzo di coercizione in sé per sé, per via della sua natura particolarmente afflittiva; il pignoramento: per importi modesti come quelli delle multe, di norma Equitalia procede al pignoramento del conto corrente, stipendio, pensione, canoni di locazione, pagamento di fatture accreditate dalla Pubblica amministrazione o da altri clienti. Pressoché impossibile è il pignoramento della casa (che può essere attivato solo se il debito superi 120mila euro). Il pignoramento mobiliare invece è scarsamente utilizzato per la sua totale inutilità. Come posso togliere il fermo auto e tornare a circolare?
Il ricorso al giudice non sospende il fermo auto in automatico, salvo che lo conceda il giudice su espressa richiesta del trasgressore. L’unico modo certo per sospendere il fermo auto è presentare istanza di rateazione a Equitalia. In tal caso, il fermo si sospende al pagamento della prima rata (è necessario che l’interessato presenti la ricevuta di versamento allo sportello di Equitalia che, a sua volta, consegnerà una liberatoria da presentare al PRA), per poi estinguersi definitivamente con l’integrale pagamento della dilazione.
Dopo quanto tempo si prescrive la cartella di pagamento per la multa?
La cartella di Equitalia per la multa si prescrive in 5 anni. Questo vuol dire che entro tale termine o Equitalia avvia il pignoramento oppure notifica un sollecito di pagamento che ha l’effetto di interrompere il termine della prescrizione e farlo decorrere nuovamente da capo. In assenza di uno di tali due atti, scatta la prescrizione e qualsiasi successiva mossa da parte di Equitalia è da considerare illegittima e impugnabile al giudice. Che succede se, dopo un anno dalla notifica della cartella, Equitalia non agisce?
Se trascorre più di un anno dalla notifica della cartella, Equitalia, per poter procedere al pignoramento, deve necessariamente notificare un nuovo avviso al trasgressore: l’avviso di mora, con cui intima di pagare entro 5 giorni. Che succede se Equitalia sbaglia nell’iscrivere a ruolo l’importo della multa?
In caso di erronea iscrizione a ruolo del verbale (perché presenta vizi sostanziali o procedurali o perché l’infrazione è da ritenersi estinta), l’interessato può presentare un’istanza di autotutela in carta semplice, senza formalità, ma allegando la relativa documentazione probante, all’Amministrazione che ha emesso il ruolo (che può provvedervi anche d’ufficio, o su sollecito dell’Ente accertatore o dell’esattore), chiedendo la cancellazione del verbale. Contestualmente, l’istante ha la possibilità – da un lato, per evitare il procedimento di pignoramento prima che l’Autorità amministrativa provveda e, dall’altro, per reperire quegli elementi che possano adeguatamente provare la sua posizione – di richiedere la sospensione della riscossione della cartella di pagamento.
Qualora l’istanza trovi accoglimento, l’Amministrazione dovrà chiedere a Equitalia di cancellare il verbale dal ruolo e, conseguentemente, di non procedere più contro la persona cui è stata notificata la cartella di pagamento. Si tratta di una particolare forma di autotutela amministrativa della Pubblica Amministrazione che, riconoscendo il proprio errore, ha il dovere di annullare l’atto insanabilmente viziato. Che succede se ricevo un’ingiunzione del Comune?
Il Comune potrebbe provvedere direttamente alla riscossione della multa senza incaricare Equitalia. In tal caso invierà al trasgressore la cosiddetta ingiunzione fiscale. Pertanto, se le violazioni sono accertate da organi di polizia stradale statali o provinciali, o dal personale degli uffici viabilità delle regioni, si procederà alla riscossione tramite ruolo; se, invece, sono accertate dalla polizia municipale si può procedere con l’ingiunzione fiscale. Il procedimento di coazione comincia con la ingiunzione, la quale consiste nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta. La ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore nella cui giurisdizione risiede l’ufficio che la emette, qualunque sia la somma dovuta; ed è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione.
Contro l’ingiunzione fiscale si può proporre opposizione davanti al giudice di pace del luogo in cui ha sede l’ufficio che ha emesso il provvedimento opposto. Quando si prescrive la multa?
Il diritto della pubblica amministrazione a riscuotere le somme dovute per le violazioni si prescrive al decorrere di 5 anni dal giorno della commessa violazione. Per il computo del termine non si conta il giorno iniziale e la prescrizione si verifica allo scadere dell’ultimo attimo del giorno finale. Il decorso del termine di prescrizione si interrompe – per cui ricomincia, dal giorno successivo alla comunicazione, per intero un nuovo periodo di prescrizione (5 anni) – ogni qualvolta la P.A. compia un atto di esercizio del suo diritto. In caso di contestazione immediata del verbale, la prescrizione comincia a decorrere dal giorno successivo e si compie, senza atti interruttivi, al quinto anno. In assenza di contestazione, la prescrizione comincia ugualmente a decorrere dal giorno successivo a quello della commissione ma, la successiva notifica del verbale interrompe la prescrizione. Se il trasgressore propone ricorso al Prefetto, la prescrizione è interrotta dalla notifica dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto stesso. Se invece il trasgressore propone ricorso al giudice di pace, la pubblicazione della sentenza interrompe la prescrizione.
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