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Fermo del veicolo in caso di infrazione al Codice della strada


Una guida per tutti gli automobilisti e i motociclisti per il caso in cui venga disposto il fermo amministrativo del veicolo a seguito di violazione di norme del Codice della strada. Non poter disporre del proprio mezzo, autoveicolo o motoveicolo che sia, soprattutto se necessario o addirittura indispensabile per la propria attività imprenditoriale o professionale, è qualcosa sicuramente da evitare e che, quando accade, è bene che lo si affronti conoscendo le norme anche per poter trovare la migliore soluzione e nel minor tempo possibile. Per alcune violazioni, il Codice della strada prevede, oltre alla sanzioni principale (cioè il pagamento di una somma di danaro) anche una sanzione cosiddetta accessoria che, al di là del nome, può essere anche molto più fastidiosa di quella economica. Tra le diverse sanzioni accessorie, la legge contempla il fermo amministrativo del veicolo che è appunto una sanzione che viene disposta in conseguenza della commissione di alcune specifiche violazioni del Codice della strada. E’ perciò importante distinguere il fermo amministrativo di cui parliamo, dal fermo amministrativo disposto da Equitalia nei casi in cui non vengano pagate, dopo la notifica della cartella, tasse o contributi previdenziali o multe per violazioni del Codice della strada. Detto questo, si segnalano di seguito le più rilevanti violazioni in conseguenza delle quali viene disposto il fermo amministrativo (fra parentesi viene indicato il periodo di durata del fermo amministrativo):

– circolazione di ciclomotori irregolari (sessanta giorni); – ciclomotore sprovvisto di targa (un mese); – guida di veicoli a motore senza requisiti psico – fisici o di età (trenta giorni); – guida senza patente di auto o motoveicoli (tre mesi); – minori che trasportano passeggeri su motocicli e ciclomotori (trenta giorni); – omesso uso del casco protettivo (sessanta giorni o novanta giorni se nell’arco di un biennio la violazione è commessa per almeno due volte); – sinistro stradale provocato in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 1,5 g/l (centottanta giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito); – guida con patente sospesa (tre mesi). Una volta che sia stata accertata una delle infrazioni per le quali è previsto anche il fermo del veicolo, è bene sapere che il veicolo andrà ricoverato, a cura del proprietario o, in sua assenza, del conducente, in un luogo di cui si abbia la disponibilità, oppure, a proprie spese, in un luogo di custodia non sottoposto a passaggio pubblico, essendo da quel momento vietata la circolazione il trasporto (il trasporto fino al luogo di ricovero o custodia andrà eseguito secondo le istruzioni fornite dall’organo accertatore ed indicate nel verbale di contestazione).

Rifiutarsi di trasportare o custodire il veicolo secondo le prescrizioni fornite dagli organi di polizia non conviene in quanto si è soggetti ad un’altra sanzione amministrativa ed alla sospensione della patente. Sul veicolo viene poi posto un sigillo, che sarà rimosso solo al termine del periodo di fermo. Il documento di circolazione del veicolo viene trattenuto dalle forze di polizia che hanno accertato l’infrazione (e restituito al termine del periodo di fermo). Se il veicolo è ricoverato presso un depositario pubblico (non essendovi luogo idoneo di propria disponibilità), andranno ovviamente corrisposte le spese di custodia per tutta la durata del fermo. Ovviamente il trasgressore e, se diverso, il proprietario potranno, quando riceveranno il verbale, impugnarlo e, con l’impugnazione, chiedere l’annullamento sia della sanzione principale economica che di quella accessoria del fermo (l’impugnazione deve essere proposta entro trenta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione dinanzi al Giudice di pace competente con riferimento al luogo in cui la violazione è stata commessa). Se il Giudice accoglie il ricorso viene ovviamente disposta l’immediata restituzione del veicolo. Infine è opportuno sapere che circolare nonostante il fermo amministrativo comporta una sanzione economica pesantissima (tra 656,25 euro e 2.628,15 euro) oltre alla confisca del veicolo. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com/

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