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Anche ai ciclisti le multe per eccesso di velocità


Incidenti stradali: ciclista cade perché non vede un ostacolo come un tombino; il rischio è quello di essere multato per eccesso di velocità. Anche i ciclisti possono essere multati per eccesso di velocità e, addirittura, se cadono e si fanno male per un ostacolo a terra, perdono il diritto al risarcimento del danno per non aver rispettato il codice. Così nel caso di successivo intervento del vigile, accorso per constatare l’episodio, potrebbe essere a loro sfavorevole se questi accerti la facile prevedibilità dell’ostacolo. Il ciclista, infatti, è tenuto anch’egli a rispettare il codice della strada e le norme che regolano i veicoli a pedali stabiliscono che il conducente deve conservare il controllo del proprio veicolo e poter compiere tutte le manovre necessarie, in condizione di sicurezza. Il che significa che, in presenza di pericoli visibili, il ciclista deve essere in grado di prevederli ed evitarli. Dall’impossibilità ad evitare un ostacolo si può dedurre, quindi, l’eccesso di velocità. La questione è stata analizzata, di recente, dal giudice di Pace del Bassano del Grappa il quale, tuttavia, ha annullato la multa inflitta a un ciclista per mancanza di prove certe sull’illecito da quest’ultimo posto in essere, ma ciò non toglie, ovviamente, che l’eccesso di velocità possa essere comunque contestato in altre occasioni. Il giudice richiama all’ordine tutti i ciclisti ricordando che anche per questi valgano i limiti di velocità imposti dal codice (se contromano, e sempre che la segnaletica lo preveda, il limite scende a 30 km/h): per maggiori dettagli leggi “Circolare in bicicletta rispettando il codice della strada”.

Come dimostrare l’eccesso di velocità della bicicletta

Gli autovelox che non consentono la contestazione immediata del conducente non possono certo essere usati per le biciclette, in quanto non sarebbe possibile recuperare il nominativo del conducente per via dell’assenza di targa. La contestazione con il telelaser o mediante autovelox con la pattuglia è, invece, almeno in linea teoria, sempre possibile. Inoltre, come già avveniva prima che esistessero gli apparecchi di controllo elettronico della velocità, la semplice dichiarazione del vigile o del poliziotto può servire all’accertamento della contravvenzione. In tal caso, il semplice fatto che un pubblico ufficiale abbia verificato e dichiarato, all’interno del verbale, di aver visto procedere il mezzo in eccesso di velocità è un fatto che fa piena prova e non può essere contestato se non con il particolare (e aggravato) procedimento di querela di falso. In assenza di prove dirette, si può poi ricorrere alle presunzioni, quando cioè da un fatto noto si risale a uno ignoto. È appunto il caso del ciclista che non abbia visto un ostacolo facilmente percepibile come una buca molto evidente o un tombino dismesso rilevabile a occhio nudo e senza particolari sforzi. Il ciclista è inoltre tenuto a reggere il manubrio con almeno una mano e deve poter vedere liberamente, davanti a sè, i lati della strada per poter compiere con facilità tutte le manovre che si rendano necessarie. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com/

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