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Truffe per falsi incidenti stradali: come difendersi


Un illecito penale dalle molteplici conseguenze: cos’è e come difendersi da una truffa assicurativa per sinistri inesistenti.

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Quante volte sui giornali hai letto dell’ennesima truffa alle assicurazioni per falsi incidenti stradali? Quante volte hai pensato – e non a torto – che proprio a causa di questi illeciti comportamenti il tuo premio di assicurazione è assolutamente fuori misura? Ti è capitato di essere coinvolto, a tua insaputa, in una truffa assicurativa? Cercheremo di spiegare, sinteticamente e in modo semplice, la disciplina del reato previsto nel nostro codice penale per il caso specifico delle truffe in materia assicurativa .

Cos’è la truffa all’assicurazione per il falso incidente?

Come si è poco sopra accennato, il nostro codice penale prevede un reato specifico per le truffe ai danni delle assicurazioni. Oltre al reato di truffa, per così dire generica, la nostra legislazione penale prevede, infatti, un reato specifico intitolato “Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona”. Le condotte punibili La norma in questione è parecchio articolata e non di facile interpretazione. Senza dilungarci in tecnicismi giuridici, schematicamente possiamo dire che la disposizione prende in considerazione 5 distinte condotte:

– il danneggiamento dei beni assicurati; – la falsificazione o alterazione della polizza; – la mutilazione fraudolenta della propria persona; – la denuncia di un sinistro non avvenuto; – la falsificazione o alterazione della documentazione relativi al sinistro. Le singole condotte possono, ed anzi di fatto spesso è così, concorrere ed essere presenti simultaneamente. Si pensi, ad esempio, al caso di chi, per ottenere un illecito risarcimento, denunci un falso incidente (falso perché mai avvenuto), danneggi la propria autovettura e si procuri delle lesioni personali (o produca la falsa documentazione medica attestante lesioni mai riportate). Com’è evidente, nell’esempio fatto, sono presenti 3 delle condotte che la legge individua come punibili anche singolarmente considerate. Specifica caratteristica del reato in esame è la procedibilità solo a querela di parte. Giuridicamente la querela è definita “condizione di procedibilità”. In buona sostanza, la mancanza della querela costituisce un ostacolo alla punibilità del reato. Il legislatore ha previsto (in questo come in tutti gli altri casi in cui l’azione penale è sottoposta alla condizione di procedibilità della querela) una barriera alla punibilità di condotte pur se integrano tutti gli estremi di reato.

In altri termini, anche nel caso in cui si compiano atti che costituiscono reato, la punibilità di queste condotte è subordinata alla formale proposizione dell’atto di querela la cui funzione è, appunto, quella di rimuovere la barriera (l’ostacolo) alla perseguibilità penale del fatto-reato. Chi ed entro quanto tempo può proporre la querela?

La querela può e deve essere proposta dalla compagnia di assicurazione truffata entro il termine di 90 giorni da quando è venuta a conoscenza della commissione del reato ai suoi danni. Solitamente, affinchè la truffa possa essere portata a compimento, c’è un accordo fraudolento tra i conducenti dei diversi veicoli coinvolti nel falso incidente. Può però capitare, e di fatto capita, di trovarsi coinvolti incolpevolmente, in richieste di risarcimento danni per incidenti mai avvenuti. Può succedere, ad esempio, che il truffatore falsifichi una denuncia di sinistro prendendo spunto dal numero di targa del nostro veicolo e, partendo da quello, riuscire a risalire ai dati personali del proprietario e della polizza assicurativa. L’esperienza, purtroppo, ci ha insegnato che la casistica è davvero ampia e molto articolate e differenziate sono le condotte illecite che i truffatori pongono in essere.

Come difendersi in casi come questi? Cosa fare se ci si trova coinvolti in procedure di risarcimento danni per sinistri inesistenti? Le cose da fare, immediatamente, sono due: – recarsi dai carabinieri o dalla polizia per denunciare il falso incidente specificando quanti più dettagli è possibile (si pensi, ad esempio, al caso in cui vi sia giunta una richiesta di risarcimento danni perché il vostro veicolo sarebbe stato responsabile di un sinistro avvenuto il giorno ”X” sulla via “Y” mentre il realtà eravate in tutt’altra località); – inviare alla vostra assicurazione lettera di disconoscimento del sinistro. Il disconoscimento del sinistro, da inviare preferibilmente con lettera raccomandata, è molto importante e deve, in queste ipotesi, essere fatto con determinati criteri. Potrebbe infatti capitare (ed in effetti in alcuni casi è successo) che la vostra compagnia di assicurazione, ricevuta la richiesta di risarcimento danni, prima (perciò indipendentemente) dell’accertamento dei fatti (in pratica, prima ancora che sia accertato se il sinistro sia vero o falso e, comunque, chi ha torto e chi ha ragione) provveda, al rinnovo contrattuale della polizza, ad applicarvi gli aumenti tariffari dipendenti dal peggioramento della classe di merito.

Com’è noto, infatti, il premio di assicurazione (la cifra che si paga per essere assicurati) dipende dalla “classe di merito” che tiene conto della sinistrosità dell’assicurato nei precedenti anni di copertura assicurativa, i cui dati sono poi trasfusi nel cd. attestato di rischio. In buona sostanza, aumentando la classe di merito aumenta il rischio per la compagnia di assicurazione di vedersi costretta al risarcimento dei danni e, di conseguenza, si innalza il premio di polizza da pagare per essere assicurati. Per questa ragione, nella lettera di disconoscimento del sinistro, è buona norma, invitare la compagnia di assicurazione, non solo a non risarcire i danni (appunto perché il sinistro è disconosciuto) ma anche intimarla a non applicare aumenti di premio e peggioramenti della classe di merito.

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