
Recupero crediti: va revocato, se opposto, il decreto ingiuntivo notificato al debitore se questo è stato postdatato.
È nullo il decreto ingiuntivo che il creditore ottiene sulla base di un assegno postdatato rilasciatogli dal debitore: e questo perché l’assegno è pagabile a vista e ogni accordo diverso da tale regola è nullo. Dunque, il patto tra creditore e debitore con cui quest’ultimo conferisce al primo un assegno postdatato a garanzia di un futuro pagamento è nullo. Lo ha detto la Cassazione con una importante sentenza di qualche minuto fa.
Il risultato spiazzerà numerosi creditori che, sino ad oggi, hanno utilizzato l’assegno postdatato come forma di tutela nei confronti del debitore per tutti i casi in cui il pagamento viene concordato a rate o per un momento futuro. Viene infatti spesso convenuto tra le parti il rilascio di un titolo con l’importo dell’intero credito con data successiva alla scadenza del debito, dimodoché qualora il debitore non paghi quanto concordato, il creditore può portare in banca l’assegno e ottenere i soldi o, in alternativa, consegnare il titolo all’ufficiale giudiziario e procedere con il pignoramento. Ebbene, tutto questo da oggi sarà inutile perché la sentenza della Cassazione rischia di rendere l’assegno postdatato carta straccia.
È vero: sino a ieri la giurisprudenza ha sempre affermato che il patto di postdatazione si considera nullo, ma l’assegno postdatato rimane ugualmente valido, con la differenza che il creditore può portarlo alla banca, per il pagamento, in qualsiasi momento (previa regolarizzazione dell’imposta di bollo e delle sanzioni). Dunque, sostanzialmente, l’assegno manteneva tutto il suo valore di titolo esecutivo, specie una volta superata la data “futura” in esso riportata.
Con la pronuncia odierna, però, la Corte revoca la possibilità di ottenere, con l’assegno postdatato un decreto ingiuntivo, che quindi, se emesso, potrà essere opposto dal debitore entro 40 giorni e revocato. Con la conseguenza che ogni funzione di garanzia all’assegno postdato viene di fatto negata da oggi in poi. Il danno, però, non è solo per il creditore, ma anche per il debitore che, in questo modo, poteva acquistare “fiducia” agli occhi del primo, nel momento in cui la promessa di pagamento fosse stata avvalorata dal rilascio del titolo.
L’emissione di un assegno in bianco o postdatato – si legge in sentenza – è contrario alle norme imperative contenute nel Regio decreto relativo all’assegno . Il giudice deve quindi dichiarare nullo il patto di garanzia e la promessa di pagamento.
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