
Dossi, buche, voragini e crepe sulla strada per cantieri con lavori in corso: la responsabilità è sia dell’ente titolare del suolo, come il Comune, sia della ditta appaltatrice dei lavori.
Nel caso di danni subiti da un automobilista alla propria auto o da un pedone per via di lavori in corso sulla sede stradale, a pagare il risarcimento è sia l’amministrazione titolare della strada (il Comune, la Provincia, la Regione, lo Stato, ecc.), sia la ditta appaltatrice dei lavori: entrambi i soggetti, infatti, restano custodi della strada e sono quindi responsabili dei relativi danni procurati ai cittadini. L’ente titolare del suolo pubblico, però, può poi rivalersi (con un’azione di regresso) nei confronti dell’appaltatore se quest’ultimo non ha predisposto la segnaletica di avviso per come imposto dalla legge. Lo ha chiarito il Tribunale di Firenze con una recente sentenza .
I lavori di manutenzione sulla strada vanno segnalati L’avviso dei lavori in corso va sempre adeguatamente indicato con apposita segnaletica che risulti visibile, anche se mobile; così, nel caso di pericolo non visibile e non prevedibile, il motociclista, l’automobilista o il pedone hanno sempre diritto al risarcimento; risarcimento che non può essere loro negato, almeno in parte, anche nell’ipotesi in cui vi sia un concorso di colpa da parte dell’utente della strada per via della velocità non consona da questi mantenuta (tale era il caso di specie che ha visto coinvolto un motociclista il quale procedeva ad andatura non consona allo stato dei luoghi).
In questi casi, ditta appaltatrice e Comune (o altra amministrazione titolare della strada) non possono rimpallarsi la responsabilità del risarcimento nei confronti del danneggiato: entrambi sono responsabili in pari misura nei confronti di quest’ultimo che potrà chiedere i soldi all’uno o all’altro soggetto indifferentemente, salvo il diritto dell’amministrazione, di rivalersi contro l’appaltatore qualora sia stato responsabile nel non segnalare il pericolo.
Secondo il tribunale di Firenze, in tema di danni determinati dall’esistenza di cantieri e lavori stradali, “se l’area del cantiere è stata completamente delimitata ed affidata all’esclusiva custodia dell’appaltatore con conseguente divieto su di essa del traffico veicolare e pedonale, dei danni subiti all’interno di questa area ne risponde esclusivamente l’appaltatore che ne è l’unico custode”.
Se, invece, l’area risulta ancora adibita al traffico “la responsabilità per i danni subiti dall’utente a causa di lavori in corso su detta strada grava su entrambi i soggetti” in quanto “l’ente titolare della strada ne ha conservato la custodia sia pure insieme all’appaltatore utilizzando la strada ai fini della circolazione”.
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