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Caduta di un albero in strada: chi paga il risarcimento?


Per stabilire chi eroga il risarcimento per la caduta di un albero in strada, si fa riferimento alla classificazione delle strade e alla responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia.

Sono tante in Italia la vittime dei sinistri stradali avvenuti a causa del maltempo. Diversi decessi sono causati dalla caduta di un albero in strada: chi eroga il risarcimento in questi casi? A meno che il temporale, la tromba d’aria o altri fenomeni siano talmente forti da sradicare un arbusto, gli incidenti si verificano principalmente a motivo della scarsa o totale assente manutenzione da parte dell’ente proprietario dell’arteria (strada comunale, provinciale, regionale etc etc…). I superstiti delle vittime, mogli e figli, si trovano quindi ad affrontare una causa legale per l’accertamento delle responsabilità.

La maggior parte dei processi vengono instaurati contro il Comune, la Provincia o la Regione (o avverso tutti) in cui si verifica l’incidente. Gli enti pubblici infatti, devono rispondere ai cittadini dei danni causati dalla propria incuria , anche se, per motivi di estensione del territorio amministrato, non riescono a provvedere alla manutenzione e ad evitare la caduta di un albero in strada. E’ importante capire chi eroga in risarcimento perché quando le Pubbliche Amministrazioni sono chiamate in causa, tendono a negare ogni colpa (è il fenomeno del “palleggiamento” della responsabilità) con diverse motivazioni: dalla mancanza di legittimazione passiva al fatto che l’albero, al momento del sinistro, non si trovava in strada ma sul marciapiede.

Per capire chi eroga il risarcimento in base ai principi della legittimazione passiva, bisogna stabilire quale ente doveva provvedere alla manutenzione della strada facendo riferimento alla classificazione delle strade in statali, regionali, provinciali e comunali fornita dal Codice della Strada . Lo stesso codice obbliga l’ente di riferimento a garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione curando la manutenzione, la pulizia delle strade, delle pertinenze, degli impianti, dei servizi e facendo periodici controlli tecnici.

Quanto alla caduta di un albero dal marciapiede, quest’ultimo rientra appunto fra le pertinenze della strada perché è considerato parte integrante della stessa, con o senza alberi impiantati. La Pubblica Amministrazione pertanto, non può sottrarsi al risarcimento sostenendo che l’arbusto è caduto dal marciapiede e non dalla strada. Può accadere che gli enti neghino inoltre la responsabilità ritenendo che il fatto (la caduta di un albero) è dovuto a forza maggiore, il che impedirebbe di intervenire prontamente per evitare il sinistro.

Anche in questo caso la giurisprudenza aiuta i cittadini a far valere i propri diritti.

In una sentenza di qualche anno fa il Tribunale di Nola ha stabilito che quando l’albero è morto da tempo, privo di una saldo radicamento e in condizioni precarie perché l’ente non ha provveduto alla potatura, al taglio all’estirpazione definitiva, può bastare un colpo di vento a farlo cedere provocando un incidente grave. I giudici hanno quindi precisato che in questi casi l’evento non è ascrivibile a cause di forza maggiore [4] ma all’incuria dell’amministrazione.

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