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Infortuni sul lavoro: come contestare l’indennità INAIL?


Il lavoratore vittima di un infortunio può, senza l’intervento di un giudice, opporsi al provvedimento dell’INAIL che ha negato l’indennità o ne ha stabilito la cessazione, anche contestando l’ammontare delle prestazioni liquidate. Per fare questo basta presentare semplice ricorso amministrativo. Infortuni sul lavoro: come contestare l’indennità riconosciuta dall’INAIL? Molto frequenti sono i casi di lavoratori vittime di infortuni sul luogo di lavoro, i quali – a seguito di lunghissimi iter medico-legali – si vedono riconosciuta una percentuale di invalidità e una indennità minima rispetto ai danni effettivamente subiti. Che fare in questi casi per ottenere quanto effettivamente dovuto? Attualmente il lavoratore può far valere le sue ragioni, proponendo ricorso contro il provvedimento dell’INAIL [1]. Per iniziare, quindi, occorre un atto di opposizione nel quale bisognerà specificare i motivi per i quali non si ritiene giustificabile il provvedimento e che dovrà essere notificato entro i tre anni previsti ai fini delle prescrizione.

In caso di inabilità permanente, è necessario specificare la misura dell’indennità che si ritiene spettante. Se l’opposizione riguarda il giudizio medico sulla misura del danno residuo oppure sulla durata della inabilità temporanea, deve essere corredato di idoneo certificato medico. La domanda dovrà essere inoltrata direttamente alla sede locale dell’INAIL più vicina al lavoratore, che potrà consegnarla a mani personalmente oppure spedirla a mezzo raccomandata A/R o, addirittura, tramite PEC. Un procedimento molto snello, dunque, che deve esaurirsi in 150 giorni dalla data di presentazione. Nel caso in cui l’assicurato non riceva risposta dall’INAIL nel termine di 60 giorni da quello in cui ha presentato l’opposizione o se la risposta dell’Istituto non gli sembri soddisfacente potrà presentare ricorso giudiziale dinnanzi al giudice del lavoro. In pratica, la via giudiziale è sì percorribile ma solo come in via eccezionale, nell’ipotesi in cui quella amministrativa non dovesse produrre il risultato voluto.

E se si volesse solo rivedere la misura della rendita? Il percorso da seguire è analogo nel caso in cui si chiedala revisione della rendita: in ipotesi di questo genere, l’INAIL è chiamato a pronunciarsi nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda e il procedimento dovrà concludersi al massimo entro 210 giorni [2]. La domanda di revisione deve essere presentata all’INAIL che ha emesso il provvedimento, corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell’infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell’attitudine al lavoro. Per completezza, si potrà allegare anche il documento dell’Istituto attestante la misura dell’indennità in precedenza riconosciuta con la relativa liquidazione. Che fare in caso di invalidità permanente? Nel caso di invalidità permanente, l’interessato può rivolgersi direttamente all’autorità giudiziaria qualora l’INAIL non comunichi all’infortunato, entro 30 giorni dalla stabilizzazione dei postumi, la liquidazione della rendita di inabilità. Quali sono i casi in cui si interviene la collegiale medica? Può accadere nel corso della procedura che le due parti interessate vengano a trovarsi in disaccordo sul diritto o sulla misura delle prestazioni: quando ciò si verifica è prassi comune far ricorso alla “collegiale medica”. L’assicurato e l’INAIL si affidano a sanitari di reciproca fiducia per una valutazione tecnica della vertenza. Così facendo, non si avranno provvedimenti di natura vincolante ma solo strumenti efficaci che mirano a comporre preventivamente eventuali conflitti.

Che succede quando l’infortunato rifiuta le prescrizioni dell’INAIL? In ogni caso, l’infortunato deve tenere a mente che non può, senza giustificato motivo, rifiutare di sottoporsi alle cure mediche e chirurgiche che l’INAIL prescrive a suo favore. Qualora volesse contestarle, i motivi del rifiuto saranno adeguatamente accertati da un collegio arbitrale composto da un medico designato dall’INAIL, uno dall’assicurato o dall’Ente di Patronato che lo rappresenta (o in mancanza dal Presidente del Tribunale) e da un terzo scelto in una lista compilata dal Ministero della Sanità. Il giudizio davanti al collegio arbitrale deve essere promosso dall’INAIL o dall’assicurato nel termine di 15 giorni dalla dichiarazione del rifiuto. Se il collegio ritiene i motivi di rifiuto addotti dall’infortunato non giustificati, questi perderà il diritto all’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta e vedrà ridursi la rendita nella misura che si presume avrebbe avuto a seguito delle cure prescritte non eseguite. Il ricorso contro l’INAIL è presupposto per l’intervento del giudice. Da ultimo, è importante ricordare che, a seguito della riforma del processo del lavoro, il ricorso amministrativo non è più presupposto dell’azione giudiziaria, ma ne costituisce condizione di procedibilità: ciò vuol dire che se il giudice del lavoro accerta in corso di causa che il ricorso amministrativo non è stato proposto, il giudizio instaurato dal lavoratore sarà sospeso per permettere a quest’ultimo di attivare il procedimento di cui si è parlato finora. - See more at:http://www.infortunisticaconsulting.com/

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