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Incidente e risarcimento: officina autorizzata o con prezzi bassi?


Risarcito il danno in base ai prezzi di mercato: bocciata la scelta dell’officina di fiducia; l’assicurato, danneggiato nell’incidente stradale, ha l’obbligo di cercare il riparatore con prezzi di mercato. Quando fai un incidente stradale e chiedi all’assicurazione il risarcimento dei danni subiti, ossia il rimborso dei soldi spesi per riparare l’auto, potrebbe sorgere il problema di stabilire a chi affidarsi: un’officina troppo costosa, ma di fiducia, potrebbe esigere un prezzo che l’assicurazione non sempre è disposta a pagare; dall’altro lato un tecnico troppo economico potrebbe non essere garanzia di serietà nella scelta dei pezzi di ricambio e sulla qualità degli interventi. Ma cosa prevede la legge? In altre parole, l’assicurazione è tenuta a restituire qualsiasi somma spesa, purché debitamente comprovata, o può pretendere che il danneggiato vada da chi pratica prezzi bassi? Se ti rivolgi al meccanico di fiducia, che però pratica prezzi alti, l’assicurazione è tenuta a rimborsare tutti i soldi spesi? La risposta l’ha fornita la Cassazione con una sentenza di qualche giorno fa . La soluzione corretta – peraltro abbastanza prevedibile – richiede che l’assicurato si rivolga a un’officina con “prezzi di mercato”, quindi né troppo alti, né troppo bassi. Così, se il danneggiato è solito rivolgersi a un tecnico di fiducia che pratica prezzi superiori alla media, fermo restando che sarà comunque libero di operare tale scelta, dovrà comunque rimettere di tasca propria la differenza di prezzo.

Il cliente – si legge nella sentenza – ha l’onere di diligenza e cioè di valutare più preventivi nella zona di riferimento, al fine di procedere ad una valutazione comparata delle varie offerte. Pertanto, se decide di affidarsi alla carrozzeria di fiducia senza prima informarsi circa la rispondenza dei prezzi praticati sul mercato, corre il rischio di non vedersi riconosciuta la differenza di costo sostenuta.

La ragione di tale scelta è che, nella logica della nostra legge, il danneggiato non deve concorrere ad aumentare il danno, né a rendere troppo oneroso per il creditore il rimborso del danno medesimo. Egli peraltro non può neanche speculare sul danno stesso, ottenendo – dopo la riparazione – un bene che vale di più di quanto non valesse prima. Ma che succede per le auto di valore, per le quali sussistono officine specializzate e autorizzate dalla casa madre? Per queste auto capita spesso che, se portate a riparare altrove, perderebbero la garanzia o, comunque, non vi potrebbe essere certezza sulla qualità dell’intervento. L’ipotesi non viene presa in considerazione dalla Cassazione, ma sembra di potersi ritenere che il danneggiato – qualora dimostri la necessità dell’intervento specializzato, effettuato da mano d’opera accreditata dalla casa madre e con pezzi originali – ha il diritto a portare il mezzo solo presso il meccanico di fiducia. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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