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Società di recupero crediti: quali sono le prassi illecite


Pratiche invasive poste in essere dagli operatori del recupero crediti per cercare il debitore o esercitare pressione psicologica: i chiarimenti del Garante per la Privacy. Il Garante per la Privacy ha pubblicato una guida contenente principi e diritti ai quali chi svolge il recupero crediti (società specializzate, finanziarie, banche, compagnie telefoniche ecc.) deve uniformarsi per rispettare la riservatezza dei debitori. Ogni attività di recupero crediti deve avvenire nel rispetto della dignità personale del debitore, evitando comportamenti che ne possano ledere la riservatezza a causa di un momento di difficoltà economica o di una dimenticanza. Gli accertamenti del Garante hanno evidenziato alcune prassi illecite spesso poste in essere dagli operatori del recupero crediti. Esse sono: – visite al domicilio o sul luogo di lavoro con comunicazione ingiustificata a soggetti terzi rispetto al debitore di informazioni relative alla condizione di inadempimento nella quale versa l’interessato (comportamento spesso tenuto per esercitare indebite pressioni sul debitore al fine di conseguire il pagamento della somma dovuta); – comunicazioni telefoniche di sollecito preregistrate, poste in essere senza intervento di un operatore, perché con questa modalità persone diverse dal debitore possono venire a conoscenza di una sua eventuale condizione di inadempienza;

– utilizzo di cartoline postali o invio di plichi recanti all’esterno la scritta “recupero crediti” o formule simili che rendono visibile a persone estranee il contenuto della comunicazione. É necessario, invece, che le sollecitazioni di pagamento vengano portate a conoscenza del solo debitore, usando plichi chiusi e senza scritte specifiche, che riportino all’esterno le sole indicazioni necessarie ad identificare il mittente al fine di evitare un’inutile divulgazione di dati personali; – affissioni di avvisi di mora (o, comunque, di sollecitazioni di pagamento) sulla porta dell’abitazione del debitore, potendo tali dati personali essere conosciuti da una serie indeterminata di soggetti nell’intervallo di tempo (talora prolungato) in cui l’avviso risulta visibile. Tutte le condotte elencate sono illecite e invasive in quanto violano la privacy e riservatezza della persona. Le società di recupero crediti infatti non possono comunicare ingiustificatamente informazioni relative ai mancati pagamenti ad altri soggetti che non siano il diretto interessato (es. familiari, coabitanti, colleghi di lavoro o vicini di casa) ed esercitare indebite pressioni su quest’ultimo. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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