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Fermo amministrativo di Equitalia: i limiti


Cos’è e perché si adotta il fermo amministrativo o fermo auto di Equitalia; quando un veicolo è strumentale o utilizzato ai fini assistenziali. Il fermo per piccoli importi. La competenza del giudice in materia. Consigli pratici. Un po’ tutti hanno sentito parlare del fermo amministrativo: previsto originariamente come sanzione accessoria ad alcune violazioni del codice della strada, attualmente è tristemente famoso, per essere un forte mezzo coercitivo. Esso, infatti, è diretto ad imporre al cittadino il pagamento dei debiti, dovuti a favore degli enti creditori. In altre parole, se non paghiamo nei 60 giorni successivi all’arrivo della cartella esattoriale, la legge consente ad Equitalia, salvo preavviso, d’iscrivere il fermo amministrativo a carico dell’auto di proprietà del debitore. Questa misura, tecnicamente definita cautelare, è indubbiamente assai efficace: il contribuente, infatti, non può circolare con l’auto ”fermata” e, pertanto, o paga o resta senza la stessa. Il fermo amministrativo, quindi, essendo una misura cautelare, non comporta per il debitore la perdita del veicolo. Esso rimane di proprietà del cittadino afflitto (egli, non subisce quindi, un pignoramento, vero e proprio atto esecutivo), ma di fatto non ne può disporre.

Quand’è che Equitalia ha interesse ad iscrivere un fermo amministrativo? È noto, che l’agente della riscossione, se non paghiamo nei termini la cartella esattoriale (60 giorni dalla notifica), può procedere all’esecuzione forzata sul patrimonio del debitore.

La legge, però, concede ad Equitalia la possibilità di ricorrere alle misure cautelari: il fermo amministrativo e l’ipoteca. A questo punto, è bene sapere che sino a 20.000 euro, Equitalia non può iscrivere ipoteca sugli immobili. Tanto premesso, se l’agente della riscossione agisce per un importo inferiore e intende “esortare” il debitore al pagamento, non ha altra scelta che iscrivere il fermo amministrativo sul veicolo dello stesso. Ricordate che per un credito superiore a 2.000 euro, Equitalia può “bloccare” anche più veicoli. Se l’auto è strumentale alla mia attività lavorativa, può essere disposto il fermo? Nel 2013, il legislatore ha previsto questo limite: se il veicolo è strumentale rispetto all’attività lavorativa del debitore, esso non può essere sottoposto a fermo amministrativo. In buona sostanza, se l’auto è necessaria per lavorare e la si blocca, come fa il contribuente a guadagnare il dovuto? Tuttavia, ci si è dimenticati di specificare, quando e in che circostanze una vettura, piuttosto che una moto e che altro, sono indispensabili per il proprio lavoro. Sicuramente lo sono il mezzo di trasporto di proprietà ed utilizzato dal rappresentante o dal cosiddetto viaggiatore/piazzista: come potrebbe, quest’ultimo operare senza la propria auto? Sicuramente lo è il furgoncino del panettiere, utilizzato per le consegne. Ma se si tratta della nostra auto, cioè quella che utilizziamo tutti i giorni per recarci in fabbrica piuttosto che in ufficio, può essa considerarsi strumentale all’attività lavorativa ed essere esclusa dall’applicabilità del fermo amministrativo?

Ebbene, nel caso più comune appena descritto, la presenza di mezzi di trasporto alternativi, quali ad esempio i mezzi pubblici piuttosto che un’altra auto intestata al debitore, escludono la strumentalità del veicolo sottoponibile al fermo. In altri termini, se viviamo in città, ed il luogo di lavoro è raggiungibile con l’autobus di linea piuttosto che con il metrò, non potrete certo invocare il descritto limite, per impedire l’azione cautelare di Equitalia. Viceversa, se abitate fuori dai centri urbani, in zone difficilmente collegabili, attraverso i mezzi pubblici, la strumentalità è dimostrabile, e si può quindi impedire o contestare il fermo amministrativo. Tale conclusione è stata anche oggetto di alcune decisioni giurisprudenziali . Se l’auto è funzionale all’assistenza di un disabile, può essere disposto il fermo? Anche in questo caso, la legge non consente ad Equitalia di disporre il fermo amministrativo. Ad esempio l’auto intestata a un familiare, che ha fiscalmente a carico un disabile, ed acquistata con le relative agevolazioni di legge, non può essere sottoposta alla predetta misura cautelare. Anche l’auto della figlia-dipendente, che usufruisce dei permessi ex legge 104, non può essere “fermata”, se indispensabile per raggiungere ed assistere, nelle ore concesse, il genitore bisognoso. Ho un debito con Equitalia di piccolo importo: può essere disposto il fermo amministrativo?

In realtà non c’è un vero e proprio limite in tal senso. La misura ridotta del credito per cui si agisce, rappresenta soltanto un deterrente, per l’agente della riscossione, sull’opportunità o meno di agire con questa particolare misura afflittiva. Al di sopra, quindi, dei 50 euro, il fermo può essere previsto, anche per importi minimi. Tuttavia, per somme non elevate, è adeguato e proporzionato bloccare la circolazione di un veicolo, di valore di gran lunga maggiore rispetto al debito e sicuramente utile per gli interessi personali del debitore? Probabilmente no, come ha concluso la Commissione Tributaria Regionale di Firenze , ma contestare l’eccesso di potere dell’agente della riscossione, potrebbe rivelarsi una strada tortuosa da percorrere. Come faccio a contestare il fermo amministrativo? In via preliminare, se si tratta di contestare il preavviso di fermo, potete rivolgervi direttamente ad Equitalia, o presso gli sportelli oppure tramite mail, per far presente alla stessa che l’auto è strumentale o necessaria ai fini assistenziali oppure per dimostrare che il debito è stato pagato. Se, invece, volete avviare un vero e proprio ricorso giudiziario contro il preavviso piuttosto che contro il disposto fermo amministrativo, allora dovete rivolgervi: – al Giudice di Pace, per le sanzioni amministrative su cui si fonda il fermo; – alla Commissione Tributaria Provinciale, per i debiti tributari su cui si fonda il fermo;

– al Tribunale in funzione del giudice del lavoro, per i contributi Inps o Inail, su cui si fonda il fermo. Consiglio finale Quando trattate con Equitalia, affidatevi ad un professionista. Non solo se si tratta di un fermo amministrativo, ma anche per le altre circostanze, evitate di procedere da soli. La normativa in materia è complessa, frequentemente soggetta a mutamenti, e caratterizzata da applicazioni giurisprudenziali diverse. Sappiate che un professionista, serio e competente, potrebbe aiutarvi anche con una piccola spesa, nel contempo sapendo trovare la soluzione migliore per voi, senza commettere errori. Quanto detto ha tutta l’aria di un consiglio interessato, ma in realtà è una regola fondamentale da seguire in questi casi. Inoltre, prima di affidare un incarico, potete tranquillamente chiederne il costo, in modo da non avere sorprese ed eventualmente rivolgervi altrove. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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