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Autovelox: nessuna distanza minima del cartello di avviso


La legge non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali, dei cartelli o dei dispositivi luminosi ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto alla postazione.

Bufera sui ricorsi contro gli autovelox: non è vero che esiste una distanza minima tra cartello di preventivo avviso e apparecchio di controllo elettronico della velocità. A dirlo è una sentenza della Cassazione di poche ore fa che stravolgerà le convinzioni di molti automobilisti, pronti a utilizzare il centimetro pur di vedersi accolto il ricorso contro la multa per superamento dei limiti di velocità.

Come noto la legge stabilisce che, prima della postazione (fissa o mobile) con l’autovelox vi deve essere una apposita segnalazione (cartello stradale, segnali luminosi, ecc.) in modo da avvisare gli automobilisti della possibilità di controllo elettronico della velocità. Questo avviso deve essere certamente visibile, non nascosto dalla vegetazione o da altri cartelli, nonché in buon stato di manutenzione.

Tuttavia il decreto ministeriale del 2007 che impone, appunto, tale segnaletica – e qui il punto nodale della sentenza – non stabilisce una distanza minima per la collocazione di tali segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro installazione con adeguato anticipo rispetto al luogo di rilevamento della velocità. Ciò al fine di garantire il tempestivo avvistamento dell’autovelox ed evitare il rischio di frenate brusche che, al pari di un eccesso di velocità, potrebbero costituire un pericolo per la circolazione.

La conseguenza è che, non potendosi parlare di distanze definite in base a precise indicazioni quantitative in metri (spesso, infatti, si è parlato di 400 metri tra il segnale e l’autovelox), la distanza tra i segnali stradali e la postazione di rilevamento elettronico della velocità va valutata in relazione allo stato dei luoghi. Peraltro è del tutto irrilevante la mancata indicazione della segnaletica di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguono lungo la medesima strada.

Cade, quindi, una certezza di molti automobilisti: una norma che detti precise distanze minime tra il cartello di avviso e l’autovelox non esiste. Né è ricavabile dalle raccomandazioni ministeriali. Il termine utilizzato dalla normativa è invece molto generico (si parla, infatti, di “adeguato anticipo”), il che consente, in definitiva, ad ogni giudice, di valutare caso per caso, sulla base dello stato dei luoghi, della velocità consentita dalla strada, ecc.

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