
Si può subire un processo penale se, a causa del divieto di sosta, si procuri un incidente stradale, per essere stati d’intralcio alla circolazione e aver costituito un pericolo per le altre auto.
Si può essere processati per lesioni o per omicidio a causa di un divieto di sosta? Sicuramente si, e lo sanno bene due malcapitati milanesi che, avendo lasciato, durante la notte, la propria auto in divieto di sosta, in prossimità di un incrocio, si sono visti recapitare un rinvio a giudizio per aver concorso nell’omicidio di un uomo: quest’ultimo, proprio per via della pessima collocazione dell’auto che rendeva poco visibile la strada, era deceduto sul colpo.
Il divieto di sosta Il codice della strada dedica un intero articolo, particolarmente corposo, al divieto di sosta , elencando i luoghi e gli spazi dove è vietato lasciare l’auto, anche per pochi minuti. Tra le ipotesi più importanti (e meno rispettati) figurano gli incroci (il codice usa la parola “intersezioni”). Inoltre, viene specificato che “durante la sosta e la fermata, il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti”. Insomma, l’automobile non deve costituire intralcio per la circolazione, ma soprattutto pericolo per gli altri mezzi transitanti sulla strada. Di conseguenza, il proprietario dell’auto lasciata in divieto di sosta assume ben tre diverse responsabilità:
quella amministrativa per la violazione del codice della strada, che comporta l’applicazione di una contravvenzione (volgarmente detta “multa”) da 41 a 168 euro; quella penale, che può arrivare anche alla reclusione, se dall’illecito amministrativo sono derivati danni fisici a terzi soggetti, come automobilisti o passanti; quella civile del risarcimento, per tutti i danni materiale procurati ad altre auto o moto e per gli eventuali ulteriori danni fisici. La voce “risarcimento”, comunque, viene coperta dall’assicurazione con cui l’automobilista ha firmato la polizza rc-auto, entro comunque il massimale.
Il divieto di sosta e la responsabilità penale La violazione delle norme del codice della strada può essere contemporaneamente causa anche di responsabilità penale tutte le volte in cui, dallo scontro, possano derivare lesioni per le parti. Del resto, le norme recentemente introdotte sull’omicidio stradale sono una chiara testimonianza di come il codice penale può entrare in gioco parallelamente al codice della strada, senza con questo interferire e, anzi, aggiungendosi ad esso. Questo significa che anche una violazione amministrativa che potrebbe, a prima vista, apparire di poco conto, come appunto il divieto di sosta, potrebbe invece far scattare una condanna penale ben più grave.
Peraltro la responsabilità penale dell’automobilista non si collega solo al dolo, ma anche alla colpa, ossia alla sua imprudenza e imperizia. Non è necessario, quindi, che il conducente si prefiguri la possibilità dell’evento (ad esempio, il ferimento o la morte di una persona) come conseguenza diretta della propria violazione affinché scatti la sua responsabilità penale: si può essere processati, infatti, anche se, al momento della commissione dell’illecito, non si aveva la benché minima volontà o rappresentazione del rischio che si stava ponendo in essere per gli altri automobilisti.
La fermata e la sosta sono vietate:
a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.
La sosta di un veicolo è inoltre vietata:
a) allo sbocco dei passi carrabili;
b) dovunque venga impedito di accedere ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta (1);
c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote, due ciclomotori a due ruote o due motocicli (1);
d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza (1);
e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
g) negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all’art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
i) nelle aree pedonali urbane;
l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
n) davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
o) limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all’erogazione.
Nei centri abitati è vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione.
Durante la sosta e la fermata il conducente deve adottare le opportune cautele atte a evitare incidenti ed impedire l’uso del veicolo senza il suo consenso.
Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle lettere d), g) e h) del comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 40 a euro 163 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 84 a euro 335 per i restanti veicoli. (2) (3) (4)
Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 24 a euro 97 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 41 a euro 168 per i restanti veicoli. (3)
Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun giorno di calendario per il quale si protrae la violazione.
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