
Il codice della strada stabilisce che il grattino con la sosta a pagamento deve essere esposto in modo visibile ma non parla di parabrezza. Niente multa sulle strisce blu a chi non espone il ticket, con la prova del pagamento, sul parabrezza dell’auto: il codice non dice espressamente dove deve essere collocato il tagliando, ma prescrive solo che esso sia visibile ai fini dei controlli del vigile o dell’ausiliare del traffico. Quindi ben può essere che il cosiddetto “grattino” venga collocato sul sedile anteriore o in prossimità del cruscotto nel lato del passeggero. È quanto chiarito dalla Cassazione con una sentenza depositata poche ore fa. La mancata esposizione del tagliando sul parabrezza, scrive la Corte, non può legittimare la contravvenzione per la violazione delle norme sulla sosta a pagamento. Tuttavia, l’automobilista, costretto a impugnare la multa, non ha diritto a chiedere anche la condanna alle spese dell’amministrazione resistente, visto che egli può evitare il contenzioso scegliendo, con scrupolo, il posto ove rendere massimamente visibile il ticket di sosta. È un suo onere che, per quanto non indicato nelle modalità dalla legge, richiede un minimo di attenzione e cura.
La Cassazione lo ammette: non esiste una norma che disciplina le modalità di esposizione del tagliando della sosta. Il codice della strada recita solo che, nei luoghi ove la sosta è permessa a tempo limitato, è fatto obbligo ai conducenti di segnalare, in modo chiaramente visibile, l’orario in cui la sosta ha avuto inizio. Il ticket, in sostanza, va esposto in un luogo dell’auto in cui sia prontamente visibile dall’agente che effettua i controlli. Ai fini della regolazione delle spese di giudizio, l’operato del vigile che non si accorge della presenza del tagliando ed eleva la multa è formalmente corretto. In questi casi, infatti, la contravvenzione è determinata da un erroneo comportamento del conducente. Dunque, non sussiste la violazione contestata, ma è corretto l’operato del vigile che per difetto dell’automobilista, non ha potuto verificare l’assolvimento dell’obbligo di pagamento del grattino. In conclusione, la Cassazione ritiene che sia affidato al “buon senso” dei conducenti esporre in modo chiaro e visibile il tagliando per agevolare l’attività di controllo. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com