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Equitalia abbassa gli interessi per i pagamenti in ritardo


Cartelle di pagamento: interessi di mora più bassi a partire dal 15 maggio 2016. Sarà meno gravoso il peso degli interessi sulle cartelle di pagamento di Equitalia non saldate nel termine di 60 giorni dalla notifica: difatti, con un provvedimento appena diffuso dall’Agenzia delle Entrate, a partire dal 15 maggio gli interessi di mora scendono di 0,75 punti percentuali. Il che costituirà ovviamente un leggero sollievo per i contribuenti morosi. In buona sostanza su tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento, il conteggio degli interessi di mora sarà più leggero. In particolare il tasso su base annua, precedentemente fissato a 4,88% scende ora al 4,13%, frutto anche della diminuzione dell’inflazione. Il meccanismo del ricalcolo degli interessi

La nuova misura degli interessi, come previsto dall’art. 30 del DPR n. 602/73, è stata fissata sulla base della media dei tassi bancari attivi che, come comunicato dalla Banca d’Italia, nel 2015 ha registrato una leggera flessione. 60 giorni per evitare che scattino gli interessi di mora

In pratica, decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicheranno gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, dal 15 maggio, in funzione del nuovo ricalcolo, registra una discesa dal 4,88% al 4,13%. La platea dei contribuenti interessati

Il nuovo tasso è dovuto dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento. Gli altri interessi

Sempre in tema di interessi, dal 1° gennaio 2016 è anche cambiata la misura degli interessi legali (quelli cioè che scattano ancor prima della mora) che sono passati dalla misura dello 0,5%, applicata fino al 31 dicembre 2015, alla misura dello 0,2% applicabile dal 1° gennaio 2016. Sono invece dovuti nella misura del 3,5% annuo gli interessi per le somme versate nei termini, in caso di rinuncia all’impugnazione dell’accertamento, accertamento con adesione e conciliazione giudiziale. Inoltre, per i pagamenti rateali, sugli importi delle rate successive alla prima, le norme relative dispongono che sono dovuti gli interessi legali. In proposito, si precisa che la misura del tasso di interesse legale deve essere determinata con riferimento all’annualità in cui viene perfezionato l’atto di accertamento con adesione, rimanendo costante anche se il versamento delle rate si allunga fino agli anni successivi. In tema di interessi, va anche segnalato che dovrebbe essere presto fissata una misura unica per i versamenti e per i rimborsi. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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