
Interessante sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione su un tema di grande delicatezza affrontato con semplicità e profondità: responsabilità del medico che, per colpa, non diagnostica una grave patologia del feto. Risponde del risarcimento nei confronti della madre – che avrebbe potuto esercitare la facoltà di abortire – ma non nei confronti del bambino. Non esiste, secondo la Consulta, un “diritto a non nascere”. Ci sembra interessante, questa volta, proporre ai nostri lettori una sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l’invito a leggere il testo del provvedimento, piuttosto che apprenderne i contenuti con le nostre brevi osservazioni. Con un ragionamento che tocca temi estremamente delicati e complessi e con uno sguardo alle legislazioni di altre nazioni culturalmente prossime al nostro pensiero giuridico, la Corte – Relatore Dott. Renato Bernabai – disegna uno schema delle varie ipotesi possibili, segnando le regole del risarcimento del danno. Un provvedimento gradevole anche dal punto di vista culturale redatto, deve darsene atto, con semplicità di scrittura oltre che con profondità di pensiero. Questi i temi affrontati. Colpa professionale come causa del danno La Corte stabilisce, innanzitutto, che il bambino nato malformato acquisisce il diritto al risarcimento nel caso in cui la malformazione costituisca l’effetto di una colpa professionale del medico nella fase della gestazione: l’aver prescritto un farmaco, per esempio, i cui effetti dannosi potevano essere previsti, implica il nascere di un obbligo di risarcimento del danno nei confronti del feto. Una tesi che supera le problematiche relative al fatto che l’obbligazione di risarcimento sarebbe insorta quando il danneggiato non era ancora nato; non era un “soggetto” dal punto di vista giuridico. Il principio non è nuovo e va fatto risalire al concetto di “concepito” come soggetto d’imputazioni giuridiche che però divengono effettive nel momento della nascita. Solo in quel momento il feto acquista la capacità giuridica. La Cassazione afferma che è ammissibile l’azione del minore volta “al risarcimento di un danno che assume ingiusto, cagionatogli durante la gestazione”. Nel caso in esame, dunque, il bambino con le forme di rappresentanza previste dall’ordinamento giuridico, potrà chiedere il risarcimento. Errore nella diagnosi dell’inabilità congenita. Effetti sul risarcimento nei confronti del bambino Anche se il medico abbia per colpa professionale omesso di accertare una patologia esistente nel feto, ciò non legittima una richiesta di risarcimento da parte del bambino malformato. I genitori affermavano con il ricorso che il bambino avesse diritto al risarcimento del danno “per l’impossibilità di un’esistenza sana e dignitosa” Nel caso in esame, la tesi che ammettesse il danno a seguito del mancato aborto, incorre in una contraddizione insuperabile, dal momento che l’alternativa risiederebbe nella comparazione tra la vita e la non vita. La “non vita” non può essere un bene della vita la cui violazione implica un risarcimento. perché, in caso contrario, sarebbe per assurdo ipotizzabile una responsabilità della madre nei confronti del figlio disabile, allorchè essa abbia deciso di portare avanti la gravidanza seppur consapevole della malattia. Il valore della vita, insomma, prevale su un teorico e mai condiviso “diritto a non nascere”. Risarcimento in favore della madre L’ultimo tema affrontato dai Giudici della Consulta è quello concernente il risarcimento del danno a favore della madre. La Cassazione conclude che qualora esistessero i presupposti per l’interruzione di gravidanza, l’errore professionale del medico che non ha diagnosticato la malformazione lasciando alla madre la decisione sulla prosecuzione della gravidanza, può far scaturire un obbligo di risarcimento. Valgono, ovviamente, in questo caso, le regole ordinarie sull’onere della prova. La madre dovrà dimostrare che le malformazioni del nascituro hanno causato grave pericolo per la sua salute fisica o psichica e che nel caso fosse stata informata avrebbe senz’altro scelto l’interruzione della gravidanza. Dovrà dimostrare pure che l’errore nella diagnosi sia attribuibile ad una responsabilità professionale del medico. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com