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Preavviso di fermo amministrativo di Equitalia per multe: opposizione


Debiti per sanzioni ormai prescritte: ricorso avverso il provvedimento notificato da Equitalia. Quando ci si dimentica di pagare una multa, presa per aver violato qualche precetto del Codice della Strada, a distanza di qualche anno può arrivare la tanto temuta cartella esattoriale da parte di Equitalia. Se per svariati motivi poi non si provvede al pagamento della suddetta cartella entro 60 giorni dalla notifica, Equitalia invia un preavviso di fermo amministrativo, con il quale intima il pagamento di quanto dovuto entro il termine di trenta giorni, in mancanza del quale, eseguirà il fermo del veicolo iscrivendolo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Contro tale preavviso è possibile presentare ricorso. Al fine di valutare la fattibilità dell’impugnazione è doveroso verificare se la richiesta di pagamento sulla base della quale viene notificato il preavviso di fermo si sia prescritta oppure no. Molto spesso, infatti, succede che Equitalia notifichi preavvisi di fermo amministrativo per debiti già scaduti e, quindi, prescritti. In questi casi la tutela che può essere attivata dal debitore è quella, mediante l’aiuto di legale, di proporre ricorso avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo innanzi al giudice competente. La prescrizione

Vediamo innanzitutto cosa si intende per “prescrizione”. La prescrizione è quell’istituto fondato sugli effetti del trascorrere del tempo e più nello specifico prevede che, se un soggetto non esercita il proprio diritto per un periodo di tempo, tale diritto si estingue, viene meno. Oppure, nel caso di specie, se Equitalia non agisce entro un dato termine per il recupero delle somme che ritiene esserle dovute, scaduto tale termine, quelle somme non saranno più dovute. In materia di codice della strada e, in particolare, nel caso di multe, la prescrizione del diritto dell’Ente Comunale a pretendere le somme dovute a titolo di sanzioni comminate per violazione del codice della strada è di cinque anni. Suddetto termine inizia a decorrere dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Ad esempio nel caso in cui la violazione è stata commessa nel 2008, il diritto al pagamento della multa si prescrive nel 2013. Occorre però fare una precisazione. Il decorso del termine della prescrizione si può interrompere. Infatti se il creditore, Equitalia o chi ha comminato la multa, nel corso dei cinque anni invia, copia del verbale di contestazione, le cartelle esattoriali, o anche solo delle lettere di sollecito, ecco che il decorso dei cinque anni si interrompe e riprende a decorrere dall’ultima comunicazione che il debitore riceve. Quindi se per esempio la violazione viene commessa nel 2009, il diritto di pagamento relativo alla sanzione del codice della strada si prescrive nel 2014. Ma se nel 2011 Equitalia notifica al debitore la cartella esattoriale relativa al quel debito, il diritto non si prescrive più nel 2014, ma bensì nel 2016. Il procedimento

Se ci si accorge che il termine della richiesta di pagamento si è prescritto, allora in questo caso si può proporre, come sopra indicato, ricorso avverso il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo. Il ricorso va presentato avanti il Giudice di Pace del proprio luogo di residenza e l’opposizione deve contenere una breve esposizione dei fatti occorsi e l’indicazione che il credito si è prescritto, chiedendo quindi al Giudice l’annullamento del provvedimento di preavviso di fermo amministrativo notificato. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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