
Sospensione del mutuo, piano del consumatore, liquidazione, consolidamento del debito: tutti i modi per uscire dal sovraindebitamento. Le famiglie italiane sono sempre più indebitate: non si tratta soltanto dell’acquisto della casa o dell’auto, ormai si ricorre ai finanziamenti anche per l’acquisto di generi di prima necessità, come le carte revolving per fare la spesa; senza contare, peraltro, i debiti con Equitalia, che crescono esponenzialmente a causa di sanzioni, interessi ed aggi per la riscossione. Esistono, però, diversi strumenti per ridurre i propri debiti, che variano a seconda della tipologia dei prestiti a cui si è fatto ricorso (mutui, credito al consumo…). Eccoli elencati qui di seguito Sospensione delle rate del mutuo
Se ricorrono determinate condizioni, quali la perdita dell’impiego, la morte di un mutuatario, la disabilità o la non autosufficienza, sopraggiunte nei due anni precedenti alla domanda, è possibile chiedere alla banca la sospensione delle rate del mutuo per un anno: è sospesa, però, solo la quota capitale, mentre si continuano a pagare gli interessi. Il congelamento delle rate è possibile non solo per i mutui, ma anche per il credito al consumo. Sospensione delle rate del mutuo col Fondo di solidarietà ministeriale
Sino al 31 dicembre 2015, è inoltre possibile, per chi ha perso il lavoro, sospendere l’intera rata del mutuo per 18 mesi, accedendo al Fondo di Solidarietà ministeriale: è necessario inviare, a tal fine, un’apposita domanda alla Consap. Consolidamento dei debiti
Il consolidamento è un’operazione che comporta la riunione di più debiti in uno, e consente quindi il pagamento di un’unica rata, per rendere l’obbligazione più sostenibile, magari allungando il piano di ammortamento per ridurre l’importo periodico dei pagamenti. Bisogna però prestare molta attenzione ai tassi, facendo il confronto tra i vecchi Taeg (tasso annuo effettivo globale) ed il nuovo, nonché alla presenza ed all’importo delle penali per l’estinzione anticipata. I debiti possono essere consolidati attraverso la concessione di un prestito personale o di un mutuo di liquidità: quest’ultimo ha tassi più convenienti, ma comporta l’accensione di un’ipoteca sul proprio immobile, e le conseguenti spese notarili. Accordo con i creditori
Grazie al nuovo strumento dell’accordo, istituito con la Legge sul Sovraindebitamento [1], il debitore può accedere ad una procedura, simile al concordato preventivo previsto per le aziende, con la quale ridurre il proprio debito. Perché si possa accedere al cosiddetto concordato del consumatore, innanzitutto, deve essere riscontrabile una situazione reale di sovraindebitamento: questa si verifica quando c’è un persistente squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio liquidabile a breve termine per farvi fronte. Per ottenere la riduzione, il consumatore deve rivolgersi ad un Organo di composizione delle crisi (Occ), o a un professionista abilitato (avvocato, notaio o commercialista), ed ottenere il benestare del 60% dei creditori. Il giudice dovrà, in seguito, omologare l’accordo, che avrà effetto anche nei confronti dei creditori che non l’hanno accettato, ed il debitore pagherà le rate dovute secondo il piano concordato. Una volta saldato quanto pattuito, otterrà l’esdebitazione, per la parte di debito stralciata dagli accordi. Piano del consumatore
Grazie al piano del consumatore, chi si è sovraesposto, non solo con mutui e finanziamenti, ma anche col Fisco, può ottenere la riduzione dei propri debiti: rispetto alla procedura dell’accordo, non serve, però, il consenso dei creditori. In questo caso, l’Organo di composizione delle crisi, o il professionista, dovrà valutare la fattibilità del piano, ed il Giudice potrà procedere all’omologazione solo qualora ravvisi dei requisiti di merito: in pratica, dovrà valutare se il consumatore si è sovraindebitato assumendo delle obbligazioni alle quali già sapeva di non essere in grado di adempiere. La procedura prevedrà, anche in questo caso, stralci del debito, scadenze più lunghe per le rate, e una modifica del piano di ammortamento. Perché il consumatore possa essere ammesso alla procedura, inoltre, non dovrà aver commesso una determinata serie di reati, e non dovrà aver beneficiato di un’altra esdebitazione negli 8 anni precedenti alla domanda. Non possono essere oggetto di tale beneficio i debiti derivanti da obblighi di mantenimento, e alimentari, né quelli derivanti dall’esercizio di un’attività d’impresa o professionale. Liquidazione dei beni
In ultima istanza, laddove non sia accolto alcun piano di esdebitazione, il debitore può chiedere la liquidazione di tutti i suoi beni, eccetto quelli impignorabili. Si può accedere a questa procedura anche se si è soggetti ad altre procedure concorsuali, o se si è già fatto ricorso nei precedenti 5 anni al piano del consumatore o all’accordo con i creditori. Il debitore, che può essere anche un professionista, o una piccola impresa alla quale siano negate le ordinarie procedure concorsuali, dovrà fornire un elenco completo di crediti e creditori, l’inventario del proprio patrimonio, ed un elenco delle spese necessarie per il mantenimento proprio e dei familiari. Anche in questo caso la procedura comprende una prima fase davanti all’Occ o al professionista abilitato, che stenderà una relazione, e la successiva fase dell’omologazione da parte del Giudice, che nominerà un liquidatore. Il procedimento è chiuso non prima di 4 anni dal deposito della domanda: anche i beni entrati nel patrimonio del debitore entro 4 anni, difatti, sono soggetti alla liquidazione, non potendo l’interessato scegliere di escludere alcunchè dalla procedura. Anche in questo caso, come per il piano e per l’accordo, il consumatore è esdebitato, cioè ottiene il beneficio di essere liberato dai debiti residui nei confronti dei creditori non soddisfatti, che sono dichiarati inesigibili: per ottenere l’esdebitazione, si dovrà far domanda al giudice entro 1 anno dalla chiusura della liquidazione. http://www.infortunisticaconsulting.it/