
Vorrei sapere se è possibile conoscere i debiti di un soggetto e come, eventualmente, bisogna fare. Non esiste un sistema immediato e semplice per scoprire i debiti di una persona o per sapere se la stessa ha lasciato dei creditori insoddisfatti; è possibile, tuttavia, svolgere una serie di indagini, su più fronti, che possono dire qualcosa in più rispetto al semplice nome e cognome del potenziale debitore. Li analizzeremo sinteticamente in questa scheda. Registro protesti
Presso ogni Camera di Commercio esiste un registro che contiene i nominativi di tutti i soggetti protestati, ossia di coloro che non hanno pagato un assegno o una cambiale. La pubblicazione avviene entro 10 giorni dalla ricezione dell’informazione: dunque si tratta di un registro abbastanza attendibile anche sotto il profilo della tempestività dell’informazione. Per sapere se un soggetto è protestato è sufficiente recarsi presso lo sportello Protesti della Camera di Commercio o online, previa registrazione al sito www.registroimprese.it. La consultazione del registro consente di conoscere gli eventuali protesti degli ultimi cinque anni: dopo tale termine infatti le informazioni vengono cancellate. Visura ipocatastale
Un secondo sistema che potrebbe rivelare parecchie cose dei cittadini è quello di farsi rilasciare, dall’Ufficio del Territorio, una visura ipotecaria e una visura ipocatastale: da tali documenti si può evincere se la persona oggetto di indagine è titolare di immobili e se tali immobili sono stati ipotecati, se su di essi sono in corso pignoramenti immobiliari o cause di contestazione della proprietà. Per quanto riguarda l’ipoteca, essa ci dice che esiste un debito: di norma, infatti, se un soggetto ha un bene ipotecato è più che probabile che abbia ancora pendente un pagamento con il titolare dell’ipoteca, pagamento tuttavia che potrebbe essere regolarmente in corso, come nel caso delle rate del mutuo. L’ipoteca, dunque, non dice se il debitore è già moroso, ma rivela solo l’esistenza di una obbligazione. Il suo scopo è, del resto, quello di garantire il creditore, nel caso in cui il debitore non adempia: in buona sostanza, qualora il bene venga pignorato e messo all’asta, il creditore con l’ipoteca si soddisfa, sul ricavato dalla vendita forzata, con priorità rispetto agli altri eventuali creditori. Sempre nei registri immobiliari vengono annotati i pignoramenti immobiliari in corso sull’abitazione del debitore, una villa, un terreno, ecc. Registro fallimenti
Con un accesso in tribunale, alla sezione fallimentare, è possibile consultare il registro fallimenti: esso rivela i nomi di imprenditori, società o ditte individuali che hanno in corso una procedura fallimentare (si deve trattare necessariamente di un’azienda di non “modeste dimensioni”: per esempio, il piccolo imprenditore e l’artigiano non possono fallire). Il registro fallimenti, quindi, non dice nulla dei consumatori o di coloro che non svolgono attività commerciale (per esempio un comune lavoratore dipendente). Inoltre, anche quando opera, il registro non è aggiornato in tempo reale posto che, prima che un soggetto venga dichiarato fallito, possono trascorrere diversi mesi: dopo la presentazione del ricorso, infatti, c’è un’udienza (di norma dopo qualche mese), quindi la questione viene analizzata dal collegio del Tribunale e infine emessa la sentenza. Solo le sentenze dichiarative di fallimento vengono annotate nel registro, non invece quelle di rigetto che, peraltro, potrebbero essere fondate su meri vizi formali o sull’assenza dei presupposti richiesti dalla legge, senza nulla togliere all’esistenza del debito vero e proprio. Registro pignoramenti
Sempre in tribunale è possibile consultare, eventualmente delegando un avvocato di fiducia, i registri dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e dei pignoramenti presso terzi (per esempio, aventi ad oggetto lo stipendio, la pensione, il conto corrente). La presenza di un procedimento rileva non solo l’esistenza del debito, ma anche lo stato “patologico” del rapporto con il creditore, venutosi ad incancrenire e giunto alla definitiva rottura con l’avvio dell’azione esecutiva. Crif e società di due intelligence
I privati non possono accedere alle banca dati delle informazioni creditizie come, ad esempio, la Crif o la Centrale rischi presso la banca d’Italia. Esistono però determinate società di due intelligence che, a prezzi non proprio contenuti, consentono di effettuare uno screening su eventuali procedimenti penali e amministrativi in cui è coinvolta una persona. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.it/