
Multe: per la validità del verbale non è necessario segnalarne l’ubicazione precisa, ma solo il cartello stradale di avviso agli automobilisti. La pattuglia della polizia che fa i controlli su strada mediante autovelox può essere nascosta e non visibile, così come nascosto può essere lo stesso autovelox: l’importante è che, prima della postazione, ci sia il cartello stradale che avvisa gli automobilisti della presenza di controlli elettronici della velocità. Pertanto, se l’automobilista colleziona una multa per eccesso di velocità perché “pizzicato” dall’auto della polizia nascosta tra i cespugli o dietro le siepi, ai margini della carreggiata, il verbale è ugualmente valido e non può essere contestato. È quanto chiarito dal Tribunale di Caltanissetta con una recente sentenza . È vero, il codice della strada stabilisce che gli autovelox, i tutor e le altre postazioni di controllo elettronico della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo a cartelli o dispositivi di segnalazione luminosi. Ma la “visibilità” a cui si riferisce la norma non è quella della postazione dell’autovelox in sé, intesa in senso fisico, ma quella del cartello preventivo di avviso. Del resto, lo scopo di tale previsione è quello, appunto, di garantire che la presenza di un autovelox sia preventivamente segnalata agli automobilisti attraverso la cartellonistica stradale, in modo da orientare la condotta di guida degli utenti. Ne consegue che, ai fini della validità del verbale di accertamento, deve ritenersi sufficiente la preventiva segnalazione, agli automobilisti, della postazione di autovelox a mezzo di apposita cartellonistica o di dispositivi luminosi ben visibili; è irrilevante l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com