
Omessa comunicazione dei dati del conducente: la giusta causa può essere un vuoto di memoria. Chi, dopo aver ricevuto la notifica di una multa, non fornisce alla polizia la comunicazione con i dati dell’effettivo conducente, perché non più in grado di ricordare a chi avesse prestato la propria auto, non può essere multato . Questo perché la legge non prevede una sanzione nel caso di “difetto di memoria” di una persona fisica. Il non essere in grado di ricordare chi era alla guida del proprio mezzo è un illecito inesistente nel sistema giuridico italiano. A chiarirlo è una recente sentenza del Giudice di Pace di Taranto : un’interpretazione del genere “sarebbe semplicemente aberrante e incostituzionale”. Peraltro, nel sistema delle sanzioni amministrative (così come in quelle penali) vige il principio di responsabilità personale , per cui nessuno può essere punti per una condotta posta in essere da altri. La legge prevede una sanzione da 286 a 1.142 euro nei confronti di chi, senza giustificato motivo, ometta di comunicare all’autorità che ha elevato la contravvenzione, i dati dell’effettivo conducente alla guida del mezzo contravvenzionato . Secondo la sentenza in commento, basterebbe inviare una comunicazione dicendo semplicemente di non essere in grado di ricordare a chi si è prestato l’auto in detta occasione, stante l’assenza di un dovere di ricordare o di registrare l’eventuale affidamento dell’auto a terzi. Quindi, se effettivamente il proprietario dell’autovettura, non essendo stato presente al momento del compimento della violazione, in buona fede (che é il principio fondamentale, che é presunto nel sistema giuridico italiano, fino a prova contraria) non ricorda chi effettivamente fosse stato alla guida dell’autovettura con la quale è stata commessa la presunta violazione al codice della strada, in base al suddetto principio non può soggiacere ad alcuna sanzione amministrativa, commessa in conseguenza dell’azione di altri, sia essa dolosa o colposa: infatti, in tal caso, il proprietario dell’auto ha comunque adempiuto all’invito dell’autorità, sia pure dando comunicazione negativa. La questione della corretta interpretazione degli artt. 126 bis e 180 cod. strada
La sentenza in commento ci appare condivisibile. L’interpretazione autentica delle norme qui in gioco richiede al conducente una semplice comunicazione, che può avere indistintamente contenuto positivo o negativo in merito alla indicazione del soggetto effettivamente alla guida. Nessuno può infatti essere tenuto ad un adempimento che può risultare oggettivamente impossibile, dato l’ampio decorso del tempo che può intercorrere dalla richiesta della dichiarazione al momento della contestazione (circa 90 giorni). Tanto più che non sussiste in Italia alcuna norma che imponga al proprietario del veicolo la tenuta di un registro in ordine a coloro ai quali questi ha prestato l’autovettura. Se a ciò si aggiunge il fatto che ci troviamo in tema di sanzioni amministrative e per esse non può essere assolutamente invocato il principio della responsabilità oggettiva, ne consegue che il titolare dell’automobile non potrebbe mai rispondere di una mancata informazione che non dipende assolutamente dalla sua volontà e/o disponibilità. Inoltre, si deve sottolineare che lo stesso verbale di contestazione spesso induce in errore il cittadino per la seguente ragione: il verbale riporta la parola “invito” e non “obbligo” all’informativa; tanto può essere sufficiente a determinare il destinatario sulla non necessarietà della comunicazione stessa. Tanto è sufficiente per rendere viziato di nullità il verbale che, in quanto atto amministrativo, deve essere completo in ogni suo elemento, provvedendo ad informare il destinatario circa le conseguenze del mancato ottemperamento. Né potrebbe essere la possibilità di una diversa interpretazione rispetto a quella appena indicata. Diversamente infatti incorreremo in palesi vizi di incostituzionalità che qui si segnalano. Ricordiamo che l’art. 126bis co. 2 cod. strad., nella nuova formulazione come da pronuncia della Corte Costituzionale, a seguito dell’ormai nota sent. n. 27 del 24 gennaio 2005, così recita: “Nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’art. 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla richiesta, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione.” (così modificata anche a seguito della l. 184/2005. Incostituzionalità per violazione dell’art. 3 Cost.
La norma si macchia di contrasto con l’art. 3 Cost., imponendo l’applicazione di una pesante sanzione economica nei confronti di coloro che non saranno in grado di fornire le generalità del conducente rispetto a coloro che tale circostanza invece conosceranno. E quindi in definitiva, si finisce per creare disparità tra: 1) coloro che, forse perché più giovani, godendo di buona memoria, saranno in grado di ricordare, ad oltre 150 giorni di distanza, chi fosse, in uno specifico giorno, alla guida della vettura, rispetto invece a quanti non avranno tale capacità, per via dell’età o di altre circostanze; 2) si finisce, inoltre, per agevolare la famiglia con maggiori possibilità di reddito che, disponendo di un autoveicolo per ogni componente, non avrà difficoltà a ricondurre la guida allo stesso possessore del mezzo; al contrario, la famiglia con minori capacità economica, che dispone di un solo veicolo per più soggetti, andrà incontro ad improbabili ricostruzioni storiche. La sanzione prevista dal seguente art. 180 comma 8 discrimina tra soggetti abbienti e meno abbienti i quali ultimi, stante l’entità della sanzione prevista, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di pagare e di fornire il nominativo del trasgressore effettivo anche in maniera mendace. Il proprietario può comunicare l’identità di colui al quale ha affidato il veicolo ma non quella del trasgressore, se non è stato presente al fatto. Il diritto di difesa è inviolabile ma con questo sistema, “la confessione” del proprietario costituisce la prova principale che serve ad identificare il colpevole: tuttavia, questa dichiarazione, quando non sia semplicemente impossibile, per il proprietario che non possa conoscere ogni passaggio nella guida del veicolo, rischia in altri casi di non essere suffragata da altre prove circa la sua fondatezza e credibilità, ledendo il principio di ragionevolezza e di garanzia del diritto di difesa dell’incolpato. Pertanto, o il trasgressore non ha problemi economici e non si vedrà mai detratti i punti dalla patente di guida, poiché la sua condotta omissiva gli comporta la sola sanzione pecuniaria, oppure attribuisce a persona di sua scelta (vedi nonno, padre, amico, ecc.) la violazione: e la scelta può essere casuale o mirata. Il censo e la dichiarazione “impossibile” del proprietario del veicolo non possono sicuramente essere alla base dell’applicabilità di una norma”. Occorre altresì evidenziare come anche nella nuova normativa continui a sussistere un ulteriore profilo di illegittimità con riferimento all’art. 3 della Costituzione costituito dalla circostanza che la ulteriore sanzione pecuniaria, tutt’altro che irrisoria, prevista in caso di inottemperanza all’obbligo di fornire i dati determina una discriminazione sulla base delle capacità finanziarie tra coloro che saranno costretti a comunicare i dati richiesti per mancanza di fondi da destinare al pagamento della sanzione aggiuntiva e quelli che invece, grazie al proprio censo, potranno essere liberi di scegliere se ottemperare all’obbligo o pagare l’ulteriore importo variabile da 250 a 1000 euro. Incostituzionalità con i principi generali dell’ordinamento
Inoltre, la disposizione censurata pregiudicherebbe «il diritto a non fornire elementi in proprio danno e, più in generale, a non collaborare con l’Autorità per la propria incriminazione; diritto che sarebbe sancito in ossequio all’antico brocardo «nemo tenetur se detegere». In definitiva, il problema dell’incostituzionalità della norma appare comunque più agevolmente superabile attraverso un’altra – e più autentica – interpretazione della legge. L’art. 180 (così come l’art. 126 bis nella nuova formulazione data dalla Consulta), nell’imputare la sanzione aggiuntiva sopra menzionata, specifica che ciò avviene nei confronti di colui che senza motivo non ottemperi all’invito dell’autorità di fornire le indicazione del trasgressore. Da un lato, un ‘giusto motivo’ (causa di giustificazione per la responsabilità amministrativa) deve essere ravvisato nell’impossibilità oggettiva di ricordare (o di essere a conoscenza) chi fosse alla guida della propria auto. Non v’è giurisprudenza, a riguardo, che non chiarisca (G.D.P. Taranto sent. 16.03.2006) come le circostanze del giustificato motivo debbano essere comunque prese in considerazione dal Giudicante, quali obiettive esimenti della responsabilità personale del conducente. È infatti consolidato, sia in dottrina che in giurisprudenza, il convincimento della necessità di un accertamento rituale e puntuale del nesso di causalità fra condotta del soggetto ed evento prodotto. Posta, dunque, l’applicazione del principio della responsabilità personale anche in materia contravvenzionale, bisognerà considerare le esimenti oggettive, del caso concreto e, in particolare, quella rappresentata dall’automobilista. La legge a riguardo indica, quale causa esimente per l’applicazione della sanzione della decurtazione dei punti, il giusto motivo. Del resto, il privato cittadino non può essere titolare del potere inquisitorio e investigativo (prerogativa dello Stato), né può rischiare una querela per falsa dichiarazione, o violare il diritto della legge sulla privacy, soprattutto quando determinate notizie le deve fornire dopo qualche centinaio di giorni dall’evento, non essendo stato presente alla commissione della violazione principale, come spesso può accadere. Altro aspetto da rilevare è quello della prova della motivazione addotta. Il fatto che il motivo debba essere oltre che “giustificato” anche “documentato” rischia di porre a carico dell’interessato una “probatio diabolica”. Basti pensare alla impossibilità di “documentare” il fatto che un’autovettura sia a disposizione di una certo numero di persone appartenenti ad un nucleo familiare ovvero ad un gruppo di dipendenti di un’impresa, ovvero il fatto che l’effettivo conducente, pur individuato dal proprietario, si rifiuti di fornire a costui i dati della propria patente. A quest’ultimo proposito verrebbe da chiederci se sia compatibile con la rigorosa normativa vigente sulla riservatezza la tenuta, a cura del proprietario di una o più autovetture, di un archivio con i dati personali e della patente di tutti i possibili utilizzatori. Inoltre, l’obbligo imposto dalla legge al proprietario di indicare i dati del conducente si scontra con l’impossibilità da parte del primo di verificare che la persona alla quale ha prestato la propria autovettura non l’abbia a sua volta ceduta ad un terzo. Ne consegue che il proprietario di un veicolo potrà al più dichiarare che ha consegnato le chiavi del veicolo ad una certa persona, ma non certo che quella persona, e non un’altra, fosse stata effettivamente alla guida del veicolo al momento della violazione - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com