top of page

Equitalia, blocco auto sospeso con le rate


Dopo la denuncia di La Legge per Tutti, al vaglio di Equitalia la possibilità di sospendere il fermo auto a chi chiede la rateazione. Equitalia potrebbe valutare di consentire l’uso dell’auto anche a chi ha subìto il fermo amministrativo ma, avendo richiesto la rateazione del debito, ha pagato la prima rata. È quanto ha comunicato l’Agente della riscossione in queste ore: una apertura resasi necessaria a seguito delle contestazioni mosse per via della modifica legislativa al decreto sulla riscossione in vigore dallo scorso ottobre. Non sono passati neanche tre giorni da quando La Legge per Tutti ha denunciato la forte compressione dei diritti dei contribuenti conseguente al decreto legislativo del 2015 in base al quale l’accesso alla rateazione non sospende più il fermo auto come avveniva, invece, in passato (leggi “Blocco auto: così Equitalia lascerà a piedi gli italiani”). Lo stesso amministratore delegato di Equitalia Ruffini sarà audito oggi dalla commissione Finanze al Senato e relazionerà sul punto. In buona sostanza la nuova legge stabilisce che ”ricevuta la richiesta di rateazione, l’agente della riscossione può iscrivere l’ipoteca (..) o il fermo (..), solo nel caso di mancato accoglimento della richiesta, ovvero di decadenza (…). Sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione”. Pertanto, il fermo amministrativo iscritto prima della concessione della dilazione non può essere più cancellato. In questo modo diventa necessario attendere il pagamento dell’ultima rata della dilazione prima di ritornare a circolare. Il che potrebbe comportare, nella maggior parte dei casi, un’attesa di circa sei anni. Questo significa che il fermo non è più una misura cautelare, bensì punitiva. A questa aberrante situazione legislativa potrebbe porre rimedio la stessa Equitalia che – secondo quanto comunicato alla stampa nelle scorse ore – sta valutando l’opportunità di emettere una apposita circolare interna: in essa si dovrebbe prevedere che, una volta concessa e pagata la prima rata della rateazione, tutti i debitori possono sospendere gli effetti del fermo auto, chiedendo a Equitalia di prestare il proprio assenso all’annotazione della sospensione al Pra (Pubblico registro automobilistico). In questo modo si potrà di nuovo circolare con il mezzo. Quindi, in una prima fase saranno gli uffici di Equitalia a rilasciare una comunicazione con la quale il debitore potrà andare al Pra per annotare la sospensione. In un secondo momento tutta la procedura dovrebbe essere, invece, «concentrata»: si sta già studiando la possibilità di permettere la sospensione e la cancellazione del fermo direttamente presso gli uffici del concessionario pubblico tramite collegamenti telematici con il Pra. In buona sostanza si avrà non la cancellazione, ma la sospensione del fermo; per l’estinzione, invece, bisognerà attendere l’integrale pagamento del debito. Quantomeno, nel frattempo, il contribuente potrà continuare a usare il mezzo. Tuttavia – ciò che ci preme sottolineare – è che il suddetto intervento di Equitalia non potrà certo comportare una modifica legislativa: la nuova norma, infatti, può essere derogata o modificata solo da un’altra norma di pari o superiore forza. La circolare interna dell’Agente della riscossione non è “fonte del diritto” e, quindi, non può modificare l’attuale assetto normativo. Il risultato pratico è che, se Equitalia non presterà, nel caso singolo, il proprio consenso alla sospensione del fermo e, quindi, l’istanza del cittadino non verrà accolta o semplicemente verrà ignorata per inerzia o dimenticanza, quest’ultimo non potrà attivare alcuna tutela davanti al giudice. Il tribunale, difatti, può far applicare solo la legge e non invece le circolari amministrative, che non sono fonti del diritto. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com/

0 visualizzazioni

Post recenti

Mostra tutti
bottom of page