
Codice della strada: la consegna della multa al trasgressore, anche se questi si è rifiutato di firmarla, equivale a notifica. Inutili le prese di posizione: con o senza la firma dell’automobilista, il verbale con la contestazione della contravvenzione, elevatagli dalla pattuglia della polizia per violazione del codice della strada, si considera ugualmente notificato con la consegna alle mani del conducente. E se questi dovesse anche rifiutare di riceverlo, la multa gli verrebbe notificata a casa (con le spese di spedizione). Risultato: non cambia nulla e la contravvenzione si considera ugualmente conosciuta. Pertanto, se il trasgressore non abbia proposto opposizione contro il verbale di contestazione nei termini di legge (entro cioè 30 giorni dalla comunicazione, ossia dalla consegna materiale della multa, da parte delle autorità al conducente, al momento dell’infrazione o, in mancanza, dalla notifica a casa con il postino) lo stesso deve ritenersi oramai inoppugnabile e definitivo. È questo il principio uscito fuori dalle aule della Cassazione . In questi casi, quindi, l’automobilista non potrebbe opporsi contro la cartella esattoriale di Equitalia, originata dal verbale non firmato dal trasgressore. Infatti, come detto, indipendentemente dalla firma sul verbale, la consegna a mani dello stesso o la notifica a casa sono elementi sufficienti a far considerare il procedimento di contestazione regolare e valido.
Non è corretto ritenere la notifica della multa come mai avvenuta nei casi in cui il trasgressore si rifiuti di firmare il verbale di contestazione, pur avendolo materialmente ritirato. A tale proposito, la Suprema Corte, aderendo ad un proprio precedente, qualificava la consegna immediata della copia del verbale al trasgressore, rifiutatosi di sottoscriverla, come atto equipollente alla notifica del verbale e, come tale, pienamente valido ed efficace. Pertanto, diligentemente il contravventore dal momento della consegna del verbale non deve far decorrere i 30 giorni, previsti dal vigente Codice della Strada, per presentare opposizione alla sanzione amministrativa contestatagli. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com/