
Rc auto: condanna al pagamento di spese processuali e per la lite temeraria a carico della compagnia assicurativa che nega senza motivo il pagamento. L’assicurazione che nega il risarcimento al danneggiato da sinistro stradale senza alcuna valida motivazione non paga solo l’indennizzo e la condanna alle spese, ma anche la sanzione a titolo di “lite temeraria” prevista dal codice di procedura civile . È quanto chiarito dal Tribunale di Tivoli con una recente sentenza che mira ad essere esemplare e a futuro monito per tutte le compagnie. Il codice stabilisce, nel caso in cui una parte agisca in causa o resista alla legittima pretesa della controparte con malafede o colpa grave, questa può essere condannata, dal giudice, anche senza una specifica richiesta dell’avversario (quindi, d’ufficio), al pagamento di una somma a titolo di indennizzo, da valutarsi secondo quando al magistrato appare giusto nel caso di specie (cosiddetta liquidazione in via equitativa). Nel caso di specie, la somma è stata determinata nella misura del quadruplo delle spese processuali, a loro volta già liquidate in misura massima. Si tratta di una sorta di ristoro per aver dovuto subire un processo del quale non ve n’era necessità. Tale previsione serve per scoraggiare l’abuso del processo e la strumentalizzazione della giustizia. La vicenda
Il caso trae origine dall’investimento di un pedone mentre attraversava la strada. Benché la responsabilità fosse palesemente imputabile all’automobilista, la relativa compagnia non ne ha voluto sapere di pagare l’infortunato in via stragiudiziale, costringendolo così a impiantare un apposito giudizio. La lite temeraria
Il giudice, dopo aver accertato che la responsabilità del sinistro stradale è da ascrivere al conducente di controparte e, quindi, alla relativa compagnia di assicurazione, deve verificare se tale circostanza era già “scontata” in partenza e non necessitava di apposito giudizio. In tal caso, il gioco dell’assicurazione, volto a allungare i tempi di pagamento, può costare caro: la legge, infatti, prevede la possibilità di una condanna per lite temeraria tutte le volte in cui il comportamento della parte processuale sia stato determinato da dolo (ossia dalla deliberata volontà di non voler adempiere al proprio obbligo, sperando in un dilatamento dei tempi per via dell’instaurazione della causa) o di colpa grave. Nel caso di specie – si legge in sentenza – la compagnia aveva resistito in giudizio senza liquidare il danno nonostante le sue competenze che le avrebbero di certo consentito di appurare di chi fosse la responsabilità. Inoltre, nella rappresentazione dei fatti l’assicurazione aveva enfatizzato elementi del tutto trascurabili o addirittura equivoci (è sufficiente pensare che la strada non era dotata di strisce pedonali, sicché non ha traversato “al di fuori di strisce pedonali” ma in “assenza delle stesse”). Mentre La possibilità di condannare la parte alle “spese aggravate” – precisa il giudice – è finalizzata “a disincentivare le cause defatigatorie e strumentali e deve essere parametrato alla capacità ed alla forza giuridica della parte ed alla posizione di vantaggio che parte colposamente resistente vanta nel confronti dell’avente ragione”. In questo senso non può nascondersi l’esistenza di un enorme contenzioso che vede soccombenti le compagnie assicuratrici e che è generato — con tutta evidenza — da intenti defatigatori, nel palese tentativo di indurre le parti ad accettare somme inferiori al dovuto in tempi brevi o, al contrario, dover sottostare ai lunghi tempi della giustizia e, non da ultimo, al rischio di errori processuali»” E “la tolleranza di tali comportamenti si tradurrebbe, inevitabilmente, in un vantaggio economico che, in un’ottica imprenditoriale, è destinato sempre e comunque ad alimentare il contenzioso”. In ultimo il tribunale rammenta che tale somma «non essendo tecnicamente una spesa processuale, compete direttamente alla parte e non al difensore». A chi spetta il risarcimento?
Un ultimo aspetto viene chiarito dalla sentenza: a chi vanno le somme liquidate a titolo di “lite temeraria”: alla parte o al suo avvocato? Il giudice propende per la prima soluzione. Detto importo, infatti, non costituisce una voce delle spese processuali, ma un autonomo risarcimento. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com/