
Incidenti: corridore su strada che attraversa velocemente sulle strisce pedonali: l’automobilista ha comunque l’obbligo di moderare la velocità e di essere prudente. Ha sempre torto l’automobilista che investe il pedone sulle strisce anche quando questo è un podista che attraversa di corsa: è questo l’interessante principio stabilito da una recente sentenza della Cassazione . Come ricorda la Corte suprema, per escludere la colpa del conducente di auto, occorre affermare la colpa esclusiva del pedone, che si realizza solo in presenza di due condizioni: 1- per la prima condizione occorre che il conducente si sia venuto a trovare, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza e di prudenza, nell’oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservare tempestivamente i movimenti, movimenti che il pedone ha posto in essere in modo inatteso; 2- la seconda condizione è che nel comportamento del conducente non sia ravvisabile nessuna violazione tanto delle norme del codice della strada, tanto di quelle (non scritte) di comune prudenza. Le regole della circolazione stradale in centri abitati impongono al conducente di vigilare al fine di avvistare possibili situazioni di pericolo rappresentate anche dalla presenza di pedoni fuori tanti spazi ai medesimi riservati (strisce pedonali, piste ciclabili o percorribili a piedi per chi fa sport, ecc.), e di tenere una condotta di guida adeguata alle concrete situazioni di luogo e di tempo, moderando la velocità secondo l’occorrenza e arrestando la marcia del veicolo, al fine di prevenire il rischio di investimento. Circa i doveri di attenzione del conducente nei riguardi dei pedoni, grava sull’automobilista l’obbligo di ispezionare continuamente la strada che sta per impegnare, a prescindere dal senso di marcia dell’auto e di quello percorso dal pedone. Insomma l’automobilista ha l’obbligo di mantenere un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, nonché di prevedere tutte quelle situazioni che la comune esperienza comprende, in modo da non costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada. Onde escludere quindi la responsabilità del conducente è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvisare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre che nessuna infrazione alle norme della circolazione stradale e di quelle di comune prudenza sia riscontrabile nel suo comportamento. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com