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Radiazione esportazione auto all’estero: come cambia dal 2016


Veicoli, radiazioni per esportazione possibili solo con documenti doganali o reimmatricolazione all’estero. Giro di vite contro i furbetti del finto export delle automobili solo per non pagare il bollo auto e le multe: dal 1° gennaio 2016, infatti, per effetto dell’ultima legge di Stabilità , chi chiede al Pra una radiazione per esportazione deve dimostrare con adeguata documentazione (anche doganale) che il mezzo si trova effettivamente all’estero. In attesa, però, di adeguarsi alla mutata normativa, gli sportelli del Pra continuano ad applicare solo la limitazione introdotte nel luglio 2014 che prevedono l’obbligo, per il titolare del mezo, di dimostrare che il veicolo è stato reimmatricolato all’estero. L’elusione normativa

A partire dal 2010, molti italiani, per sottrarsi al pagamento dell’Ipt e del bollo, hanno iniziato a vendere all’estero le proprie auto, reimmatricolandole e ottenendo targa straniera: operazioni tuttavia spesso fittizie e che, nonostante ciò, consente di circolare in Italia sfuggendo ai controlli automatici sulle infrazioni stradali e a quelli fiscali. Per ridurre tale fenomeno, nel luglio 2014 il Pra ha introdotto (con due circolari scaricabili in nota ) una condizione alle radiazioni per esportazione: è necessario esibire agli uffici la fotocopia della carta di circolazione estera o comunque un’attestazione di avvenuta reimmatricolazione all’estero. Vincoli poi applicati in modo elastico, perché spesso tale reimmatricolazione presuppone proprio il fatto che il veicolo risulti già radiato in Italia.

La nuova norma

Per superare questo paradosso, la legge di Stabilità per il 2016 – approvata a fine dicembre 2015 – richiede più genericamente “copia della documentazione doganale di esportazione”, senza però stabilire, nel dettaglio, in cosa essa consista. Per colmare la lacuna è intervenuto lo stess PRA [3] ha disposto che la norma resti congelata, in attesa di chiarimenti ministeriali. Inoltre, c’è da capire come regolarsi in caso di cessione intracomunitaria, quindi senza documentazione doganale: la legge di Stabilità dice contraddittoriamente che la radiazione è possibile presentando “documentazione comprovante la radiazione” medesima. Per maggiore chiarezza si riporta qui di seguito la norma appena approvata: “La parte interessata, intestataria di un autoveicolo, motoveicolo o rimorchio, o l’avente titolo deve comunicare al competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni, la definitiva esportazione all’estero del veicolo stesso per reimmatricolazione, comprovata dall’esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA, restituendo il certificato di proprietà, e la carta di circolazione … ” In attesa, dunque, dei chiarimenti richiesti e fino a nuove istruzioni, in materia di radiazioni per esportazione, si continueranno ad applicare le disposizioni già in vigore. I contrapposti interessi

Sul fronte della esportazione e reimmatricolazione all’estero si scontrano, peraltro, due contrapposti interessi. Da un lato c’è quello dei demolitori, i quali lamentano la diminuzione del fatturando per via delle esportazioni che farebbero finire fuori dall’Italia anche numerosi rottami. Dall’altro lato, però, c’è l’ostacolo agli affari dei commercianti di auto i quali spesso, e legittimamente, ricollocano all’estero auto che ormai in Italia non si vendono più. E qui la reimmatricolazione avviene solo dopo che i commercianti esteri trovano un acquirente finale nel loro Stato. Dunque, il rischio è che gli operatori commerciali sollevino un contenzioso per illegittimo intralcio alla libera circolazione delle merci, della quale loro si avvalgono. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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