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Banca: l’informazione sul rischio al cliente investitore


Investimenti finanziari: il dovere della banca di informare il cliente sul livello di rischio e aggiornarlo di continuo sui titoli acquistati. L’informazione del cliente-investitore comincia nel momento stesso in cui entra in banca: i giudici di mezza Italia sono abbastanza rigidi in materia di obblighi di comunicazione che l’istituto di credito ha nei confronti del consumatore allorché questi firma un contratto di investimento con il funzionario di turno. Non esiste solo il dovere di stilare un profilo di rischio coerente con le volontà e le conoscende del mercato da parte del cliente, ma anche quello di un continuo aggiornamento, nel corso dell’investimento, sui livelli di rischio e verifica dell’adeguatezza delle operazioni eseguite. Insomma, se anche il cliente non provvede da solo a informarsi su come vanno i suoi rendimenti, è la banca a dovergli fornire le comunicazioni – e soprattutto gli “alert” – per tempo, in modo cioè da consentirgli di prendere le contromisure ed, eventualmente, abbandonare l’investimento. Tutte le volte in cui la banca non adempie ai propri obblighi informativi, il giudice può sciogliere il contratto di compravendita dei titoli, condannando la banca a restituire il prezzo di acquisto degli stessi al cliente (a fronte della restituzione a suo favore dei titoli medesimi, nonché dei frutti e degli interessi percepiti). Secondo la Corte di Appello di Bologna , la banca ha un obbligo informativo anche se il cliente non fornisce le informazioni occorrenti per delineare il suo profilo di rischio; in tal caso, il funzionario dell’istituto di credito deve utilizzare i dati di cui riesce a disporre (età, pregressa operatività, condizione lavorativa) ed è tenuto, in assenza di sufficienti elementi di indirizzo, ad agire secondo criteri prudenziali e di conservazione dei valori patrimoniali in essere. Nel caso deciso, la banca aveva dirottato verso un unico investimento, e “altamente speculativo”, tutto il risparmio del cliente, un’anziana pensionata senza esperienza e propensione al rischio. Anche la Cassazione è dello stesso avviso : secondo i giudici supremi l’assenza delle informazioni provenienti dal cliente non legtittima la banca a oeprare da sé la valutazione del cliente e del suo profilo personale. Se l’investitore è esperto

L’obbligo di informazione prescinde anche dalla particolari conoscenze e qualifiche dell’investitore: secondo, infatti la Corte di Appello di Milano e la Cassazione , la verifica della concreta adeguatezza dell’operazione prescinde dall’eventuale natura di “operatore qualificato” del cliente, nonché dall’esistenza di un contratto di consulenza. Anche in tali casi, infatti, la banca ha l’obbligo di mettere il cliente nelle condizioni di poter comprendere i rischi connessi all’operazione, e soprattutto nel caso di strumenti derivati, in quanto connotati da un rischio elevato. Aggiornamento costante se varia il rischio

Secondo il Tribunale di Massa l’obbligo della banca di informare il cliente delle variazioni significative del livello di rischio dei titoli implica impegni precisi come un continuo monitoraggio del titolo con conseguente dovuere di informazione nei confornti del cliente circa le variazioni che si siano verificate nel tempo; la banca non può limitarsi a comunicare la circostanza dell’uscita di un titolo obbligazionario dall’elenco “basso rischio basso rendimento”. L’onere della prova spetta alla banca

Secondo la Cassazione , una generica e standardizzata dichiarazione di essere stati adeguatamente informati, oltre a non poter essere in alcun modo qualificata come confessione (si tratta di un giudizio), non è in sé idonea neanche ad integrare la prova della banca di aver adempiuto ai propri obblighi informativi. In un’altra occasione i supremi giudici hanno ritenuto sufficienti le seguenti indicazioni: “titolo non quotato – operazione non allineata alla linea di investimento concordata – comunicazione per lettera”. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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