
Multa legittima se è visibile il cartello della segnaletica stradale con il preavviso del controllo elettronico della velocità. Se, subito dopo la curva, c’è l’autovelox puntato contro la strada per prenderti di sorpresa; se, tra le siepi o dietro un furgone più grande, è nascosta l’auto della polizia che misura elettronicamente la velocità agli ignari automobilisti, la multa è legittima. Infatti, secondo l’originale sentenza appena emessa dal Tribunale di Caltanissetta , per la validità del contravvenzione basta che l’autovelox sia adeguatamente segnalato secondo quanto prescritto dal Codice della strada (ossia mediante il cartello con su scritto “Controllo elettronico della velocità”); mentre è del tutto irrilevante la visibilità della postazione in sé, con pattuglia che effettua gli accertamenti. Postazione che, infatti, potrebbe essere nascosta dalle particolari condizioni ambientali (si pensi alla fitta vegetazione o a una strada non rettilinea) o metereologiche (la nebbia o la notte). Secondo il Tribunale, ciò che rileva è la presenza del cartello di segnaletica stradale ed è solo questo che determina la validità o l’invalidità della multa. Se, infatti, non è presente tale segnaletica, la multa può essere annullata dal giudice di pace. Del resto, il codice della strada stabilisce che la presenza di strumenti di controllo elettronico della velocità (autovelox, tutor, telelaser, ecc.) deve essere “preventivamente segnalata e ben visibile, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi”. Questo significa che a dover essere visibile deve essere il cartello stradale e non la pattuglia, posto peraltro che scopo della norma è quello di tutelare la sicurezza stradale e la riduzione dei costi economici, sociali e ambientali derivanti dal traffico . Del resto – sottolinea il Tribunale – una diversa interpretazione finirebbe per essere oggetto di valutazioni eccessivamente soggettive: quando, infatti, si potrebbe dire effettivamente “visibile” la pattuglia con la polizia, posto che la stessa, comunque, non può stare a ridosso della strada, ma comunque deve conservare un margine di manovra e di sicurezza anche per sé stessa? Senza contare il fatto che le particolari condizioni di traffico e meteo potrebbero rendere più difficile avvistare la postazione con l’autovelox. Di conseguenza, per la validità del verbale basta che l’autovelox sia adeguatamente segnalato secondo quanto prescritto dal Codice della strada, «essendo irrilevante – conclude il giudice – l’ulteriore visibilità della postazione di controllo in sé».
Quale distanza tra il cartello e l’autovelox?
Secondo il tribunale non esiste una distanza minima tra i segnali stradali e l’autovelox. Infatti, la legge dispone che tali segnali debbano essere installati “con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità, e in modo da garantirne il tempestivo avvistamento”. La sentenza non tiene quindi conto della circolare del ministero degli interni che stabilisce una distanza minima, tra la segnaletica e l’autovelox pari ad almeno 400 metri. Una distanza inferiore renderebbe impugnabile la multa. Senza contare, peraltro, che detta segnaletica va ripetuta dopo ogni punto di intersezione della strada, a beneficio di chi si immette solo in quel momento sulla via interessata dal controllo elettronico della velocità. C’è poi una direttiva emanata dal ministero dell’Interno il 14 agosto 2009, secondo cui le postazioni “fisse” (cioè con apparecchio installato in permanenza per funzionare in assenza di agenti) devono essere rese visibili con un’opportuna colorazione o col segnale che indica il corpo di polizia, mentre per quelle “mobili” (cioè quelle temporanee presidiate) occorre ci sia un veicolo di servizio coi colori istituzionali o un’auto-civetta con lampeggiante blu o col segnale del corpo. È possibile che queste regole non fossero menzionate neanche nel ricorso del trasgressore. Obbligo di taratura
Ricordiamo poi che, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale dell’anno scorso, tutte le postazioni mobili possono utilizzare solo autovelox previamente tarati: la taratura deve risultare da certificato o verbale che, ovviamente, deve essere esibito al cittadino dietro sua richiesta. In assenza della taratura la multa è nulla. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com