
L’autista non deve riconsegnare alla motorizzazione la vecchia patente quando chiede un duplicato per via dell’usura della prima. L’autista che richiede un duplicato della vecchia patente di guida, ormai logora e consumata, non deve più riconsegnare allo sportello della Motorizzazione anche il vecchio documento. Quest’ultimo, infatti, verrà revocato a livello informatico e, pertanto, non avrà automaticamente più alcun valore legale, non potendo più essere usato dal possessore. È quanto chiarito dal Ministero dei trasporti con una recente circolare . Al momento, quindi, della consegna, da parte della motorizzazione, della patente nuova di zecca, l’ufficio non procederà più al ritiro di quella vecchia deteriorata poiché tale formalità non serve più, divenendo la vecchia licenza come carta straccia. Allo stesso modo, nel caso di una denuncia di smarrimento, con conseguente attivazione automatica della procedura di duplicato, se viene rinvenuta la vecchia patente non è necessario restituirla. Varrà solo il duplicato. Per questo motivo anche nel caso di un duplicato di patente di guida richiesto per deterioramento del supporto cartaceo non è necessario ritirare il vecchio documento che in ogni caso risulterà revocato sul sistema informatico centrale. Ricordiamo che, per ottenere il duplicato della patente distrutta, è necessario che gli estremi di riconoscimento del documento, i dati anagrafici, la data di scadenza, la foto del titolare tutti insieme non siano identificabili o che, anche se presente elemento identificabile, quest’ultimo non sia collegabile al documento stesso. Duplicato patente per deterioramento
Per chiedere il duplicato della patente per deterioramento è necessario: – compilare il modello TT2112 – effettuare i versamenti in distribuzione presso gli Uffici dell’UMC e gli Uffici Postali. I versamenti ammontano ad 32 euro sul c/c 4028 e 9 euro sul c/c 9001 (non serve mettere la causale); l’attestazione dei versamenti va incollata al modulo compilato, che verrà consegnato in motorizzazione o ad una scuola guida sulla quale ci si appoggia per la pratica. – Due fototessere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); – Fotocopia della patente deteriorata sia sul fronte che sul retro; – dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza oppure: – fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente. – Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale – Documento d’identità in corso di validità e fotocopia. Duplicato patente per smarrimento
Per chiedere il duplicato della patente per smarrimento è necessario: – compilare il modello TT2112 – effettuare i versamenti in distribuzione presso gli Uffici dell’UMC e gli Uffici Postali. I versamenti ammontano ad 32 euro sul c/c 4028 e 9 euro sul c/c 9001 (non serve mettere la causale); l’attestazione dei versamenti va incollata al modulo compilato, che verrà consegnato in motorizzazione o ad una scuola guida sulla quale ci si appoggia per la pratica. – Due fototessere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); – dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza oppure: – fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità riportante la residenza attuale del richiedente; – Certificato Medico in bollo (con data non anteriore a tre mesi) rilasciato dall’Ufficiale Medico Sanitario di cui all’art. 119 comma 2 o 4 del Codice della Strada (medico appartenente all’Azienda Sanitaria Locale “ASL”, medico militare medico FFSS…) e fotocopia dello stesso. Il certificato non è richiesto solo se la patente non era ancora scaduta o era in scadenza nei 6 mesi successivi alla presentazione della pratica; – Due fototessere su fondo chiaro, recenti, nitide, identiche, a capo scoperto (tranne nei casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi). Non sono accettate fotografie stampate su carta termica (realizzate con computer); – denuncia di smarrimento presentata presso gli Organi di Polizia Italiani (o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia redatta su apposito modulo) più permesso provvisorio di guida rilasciato dagli Organi di Polizia italiani – Fotocopia del codice fiscale rilasciato dall’Agenzia delle Entrate o del tesserino sanitario attestante il suddetto codice fiscale – Documento d’identità in corso di validità e fotocopia. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com