
Se cadi un una buca: solo il pericolo non visibile e non prevedibile è fonte di responsabilità per l’ente pubblico e risarcimento del danno. È responsabile il Comune per la caduta del pedone, del motociclista o per la rottura della ruota dell’automobile a causa della pavimentazione stradale divelta e disconnessa. È quanto ricorda il tribunale di Taranto con una sentenza di qualche giorno fa . La pubblica amministrazione, nell’esercizio del potere istituzionale di vigilanza e manutenzione dei beni di sua proprietà, deve rispettare il principio generale, previsto dal codice civile, di non ledere nessuno, usando tutte le norme di comune prudenza. La P.A. deve far sì che il bene demaniale (nel caso di specie, la strada asfaltata) non presenti per l’utente una situazione di pericolo. Il pericolo che deve scongiurare la pubblica amministrazione è quello non visibile o non prevedibile, tale che possa determinare la così detta insidia o trabocchetto. Solo la prova che l’evento si è determinato per colpa del danneggiato (per esempio, il pedone che non ha prestato attenzione a dove metteva i piedi, l’automobilista che ha proceduto a velocità elevata anche in presenza di strada dissestata, ecc.) o per caso fortuito (strada di particolare lunghezza, tale da non consentire un pronto intervento) potrebbe escludere il risarcimento: dimostrazione che, ovviamente, è a carico dell’ente pubblico titolare della strada.
La vicenda
A causa della pavimentazione sconnessa un motociclista perdeva il controllo del proprio mezzo rovinando a terra. Due le testimonianze a sostegno di quanto affermato dalla vittima del sinistro che hanno pure confermato che la sconnessione della pavimentazione non era visibile nonostante il sinistro si fosse verificato in pieno giorno, né era segnalata. La responsabilità oggettiva
Il codice civile stabilisce un principio sacrosanto in materia di responsabilità di colui che ha cose in custodia (tale, appunto, è l’ente proprietario della via asfaltata): si tratta di una responsabilità oggettiva, che prescinde cioè dall’accertamento di eventuali colpe e/o mala fede in capo all’ente. Ne consegue che non ha alcun senso verificare se il sinistro si è verificato perché l’amministrazione non ha fatto la manutenzione dovuta o se è stata la pioggia a determinare la voragine. Come detto, solo il caso fortuito può salvare l’amministrazione, fermo restando che quest’ultima ha comunque il dovere di “pronto intervento” anche dinanzi agli eventi più imprevedibili. Dunque, sebbene la fossa sia stata – per esempio – procurata da un’improvvisa e inevitabile frana, non per questo l’asfalto deve rimanere in tale condizione a lungo. La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia ha carattere oggettivo e, ai fini della sua configurabilità, è sufficiente che sussista il rapporto di causa-effetto tra la strada e l’incidente, indipendentemente dalla pericolosità attuale o potenziale della strada stessa e senza che, al riguardo, rilevi la condotta del Comune e l’osservanza o meno di un obbligo di vigilanza. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com