
Multe: l’autista non può contestare la mancata indicazione nel verbale dell’esatta località dove è avvenuta l’infrazione: nel caso concreto è stata ritenuta sufficiente l’indicazione generica “via Don …” senza indicare il Comune, il numero civico e il chilometro di riferimento. Sono legittime le multe se si limitano a indicare la via ove è avvenuta l’infrazione, senza specificare Comune, numero civico o chilometro di riferimento: è questo l’orientamento espresso dalla Cassazione in una recente sentenza . Il verbale di contravvenzione con cui viene contestata un’infrazione del codice della strada non deve indicare con estrema precisione il punto esatto in cui sarebbe avvenuta l’irregolarità. Secondo la Corte, laddove il codice della strada prescrive l’obbligo, per il verbalizzante, di indicare, sulla contravvenzione, la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione, non impone anche l’esatta indicazione della località dove è avvenuta l’infrazione. Nel caso di specie, un automobilista aveva contestato una multa su cui gli agenti accertatori avevano fatto generico riferimento alla “via Don…” senza indicare il Comune, il numero civico o il chilometro di riferimento.
I Supremi giudici hanno osservato a tal proposito che in tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il verbale di contestazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione con riguardo al giorno, ora e località [3], prescrizioni entrambe dirette a garantire l’esercizio del diritto di difesa da parte del presunto contravventore. Se nel verbale, però, viene indicata la strada, è inutile contestare la mancanza del numero civico, essendo la prima sufficiente a identificare il luogo della violazione. Salvo che il conducente non fornisca una prova contraria, relativa alla caratteristiche del luogo e al sito esatto in cui il veicolo si trovava, prova che possa escludere che sia stata commessa l’infrazione in quella via indicata nel verbale. Mancanza del chilometro esatto Non è necessaria neanche – prosegue la Corte – l’indicazione del luogo esatto del chilometro: il verbale può limitarsi a indicare la strada su cui è stata commessa l’infrazione, specie se nel rapporto viene anche specificato che si tratta di un tratto di strada provinciale fuori dal centro abitato, privo di numerazione civica e senza indicazioni ettometriche. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com