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Se la moto cade dal cavalletto addosso al passante l’assicurazione non paga


L’assicurazione risarcisce solo i sinistri derivanti da circolazione: nessun indennizzo per la caduta dello scooter appoggiato a un muro e caduto addosso al giovane lì vicino. Inutile chiedere il risarcimento all’assicurazione della moto appoggiata in modo maldestro al cavalletto o al muro se questa cade e va a finire addosso a un passante, procurandogli lesioni. Infatti la polizza copre solo i danni conseguenti alla circolazione dei veicoli e non quelli collegati alla semplice sosta. Risultato: il danneggiato non può che fare causa al proprietario del mezzo e, se minorenne, ai suoi genitori per omessa vigilanza sul figlio. A dirlo è una recente sentenza del Tribunale di Perugia . Seppur infatti la sosta rientra nel vasto concetto di circolazione stradale, in simili casi deve classificarsi come mera occasione di danno. Secondo il tribunale, non è configurabile la responsabilità da circolazione stradale quando il danno, prodotto da veicolo in sosta non sia ricollegabile causalmente o in maniera diretta ad un fatto di circolazione del veicolo stesso, o in atto di detto veicolo, o comunque ad un’inosservanza di prescrizioni dei divieti e degli obblighi di guida, ai quali debba sottostare anche il veicolo in sosta. Perché l’assicurazione debba risarcire il danno è necessario che quest’ultimo sia stato causato dalla condotta degli utenti della strada e tale condotta sia riconducibile alle previsioni normative che regolano l’uso delle aree pubbliche o di uso pubblico sotto il particolare profilo della circolazione dei veicoli o dei pedoni. In difetto di tale collegamento causale, l’obbligo del risarcimento ricade unicamente sul proprietario del mezzo (cosiddetta responsabilità oggettiva per cose in custodia. La vicenda Un tale aveva appoggiato il proprio scooter al muro, ma lo stesso era finito addosso a un bimbo; il piccolo, mentre la madre stava salutando dei parenti, si era avvicinato al mezzo, che gli era caduto sopra ferendolo. La conseguente azione contro il titolare del mezzo e la sua assicurazione ha sortito effetto solo nei confronti del primo nonostante l’incidente fosse avvenuto in una strada aperta al pubblico. Secondo il giudice, il danno causato al piccolo era da attribuire prevalentemente alla mancata vigilanza della madre che doveva tenere il figlio per mano accanto a lei, visto che ci si trovava in una strada di pubblico transito sprovvista di marciapiede. In minima parte è però responsabile anche il proprietario dello scooter che poteva servirsi degli appositi cavalletti e non di un muro per evitare il pericolo di caduta del mezzo. In ogni caso l’assicurazione non è responsabile perché “escludendo una responsabilità da circolazione stradale, viene automaticamente esclusa una responsabilità dell’assicurazione”. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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