
Incidente stradale, svolta indicata con la mano, velocità non commisurata allo stato dei luoghi, risarcimento del danno non patrimoniale: la sentenza del Tribunale di Lecce. Che succede se il ciclista segnala l’intenzione di svoltare stendendo il braccio a mo’ di freccia e, ciò nonostante, viene investito dall’auto che sopraggiunge da dietro? È sufficiente questo gesto manuale per esonerare da ogni responsabilità il conducente del mezzo a due ruote nonostante la manovra improvvisa? Il tribunale di Lecce risponde con una recente sentenza : è solo dell’automobilista la colpa per le lesioni subite dal ciclista e ciò perché la sua andatura deve tenere conto delle giuste distanze di sicurezza, specie se davanti a lui c’è uno sportivo dei pedali. Il proprietario dell’auto paga così il danno conseguente a tutte le lesioni all’integrità psico-fisica riportate dal ciclista a seguito dell’incidente, specie se la velocità del primo – seppur rispettosa dei limiti imposti dal codice della strada – non tiene conto dello stato dei luoghi e, quindi, non si adatta al traffico e alla conformazione della strada. Anche 50 km orari possono costituire, infatti, un pericolo in determinate condizioni. Nel risarcimento del danno, oltre a quello patrimoniale (per le spese sostenute per cure mediche, visite specialistiche, farmaci e riabilitazione) va calcolato anche quello non patrimoniale che include tutte le sue particolari forme, compreso quello biologico. Il calcolo poi delle percentuali di invalidità viene effettuato secondo le tabelle del Tribunale di Milano. La vicenda Un ciclista percorreva un viale del centro urbano a bordo della sua bici; senonché, giunto a un’intersezione, segnalava con la mano sinistra l’intenzione di svoltare in quella direzione. Nel frattempo arrivava un’autovettura viaggiante sulla corsia di sorpasso che, nonostante il tentativo di fermarsi, accertato da una frenata di venti metri ben impressa sull’asfalto, non riusciva a interrompere per tempo la sua marcia collidendo con la bici. Il ciclista veniva così costretto a un forzato riposo di ben 90 giorni per raggiungere una guarigione completa. Inoltre riusciva a ottenere anche il risarcimento per gli occhiali, andati distrutti insieme al mezzo a due ruote. Il danno non patrimoniale, in osservanza delle tabelle di Milano, veniva quantificato in 20 mila euro. Il danno morale come un’unica voce Conformemente agli orientamenti ormai datati della Cassazione, il tribunale pugliese ritiene – non essendovi particolari ragioni per “personalizzare il danno” – che il risarcimento del danno morale sia onnicomprensivo di ogni altra voce, determinato sulla base dell’età del danneggiato al momento del sinistro, delle modalità del fatto lesivo, della gravità dei postumi e della relativa incidenza sulla vita quotidiana del danneggiato. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com