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Polizza assicurativa rc auto: meglio tenere il tagliando nel cruscotto


Le nuove indicazioni del Ministero dell’Interno sulla riforma del contrassegno dell’assicurazione. Come spesso succede in Italia, le norme che introducono una riforma vengono difficilmente digerite dagli organi della pubblica amministrazione che fanno difficoltà ad aggiornarsi se prima non leggono la famosa “circolare interna”. Così gli italiani, per evitare spiacevoli sorprese, si sono abituati a non fare troppo i progressisti e ad adeguarsi con prudenza alle novità. Proprio come sta succedendo con l’eliminazione del famoso contrassegno assicurativo dal parabrezza dell’automobile, previsto con la dematerializzazione delle polizze rc auto. Dal 19 ottobre scorso, infatti, non è più obbligatoria l’esposizione del tagliando dell’assicurazione sul vetro dell’auto in quanto l’adempimento dell’obbligo del pagamento della polizza sulla responsabilità civile automobilistica risulta (o meglio, dovrebbe risultare) da banche dati consultabili online. In pratica, la polizia, dopo aver fermato il conducente, si connette tramite un terminale portatile, all’archivio delle polizze e verifica il pagamento dell’assicurazione. Resta l’obbligo di conservare, nel cruscotto, il certificato assicurativo, per poter dimostrare gli estremi della polizza in caso di sinistro. In buona sostanza, dal 19 ottobre scorso la copertura assicurativa di un veicolo è comprovata solo dal certificato di assicurazione che il conducente dovrà continuare ad avere con sé per essere esibito in caso di controllo.

Ebbene, con una dichiarazione non più di tanto sorprendente contenuta in una recente circolare , il Ministero dell’Interno consiglia vivamente di portare con sé (ossia in automobile) anche il contrassegno che invece non spetterebbe più conservare. E questo per non incorrere in discussioni e multe in caso di controllo stradale circa la regolare copertura assicurativa del veicolo. Diversamente con le banche dati che non sono ancora completamente allineate e le compagnie che prorogano le coperture oltre al giorno di scadenza aumenta il rischio di incorrere in sanzioni e in impicci burocratici. Le problematiche evidenziate dal Viminale sono due ed è proprio per contrastarle che il Ministero consiglia di conservare ancora nel cruscotto il contrassegno: – innanzitutto le banche dati che attestano la regolarità della copertura assicurativa non sono ancora completamente aggiornate; – in secondo luogo alcune assicurazioni consentono una estensione della copertura assicurativa per periodi di tempo superiori ai quindici giorni previsti per legge, ma tale circostanza potrebbe non essere nota alle forze dell’ordine che, pertanto, rilevando il decorso dei tempi, potrebbero elevare ugualmente la contravvenzione. Ecco perché diventa consigliabile portar dietro l’attestazione di avvenuto pagamento del premio e copia del contratto. Infatti, rispetto alle indicazioni risultanti nel Ced (Centro Elaborazione Dati) i documenti rilasciati dalla compagnia assicurativa risulteranno sempre prevalenti. Se il certificato risulterà scaduto mentre il Ced indicherà attiva la copertura scatterà un invito formale a esibire il documento aggiornato. Viceversa se il Ced evidenzierà un dato negativo mentre la documentazione esibita sarà positiva, farà fede l’attestazione cartacea. Senza applicazione di alcuna sanzione o invito a esibire documenti ulteriori. Si legge testualmente nella circolare che, relativamente al periodo di validità della copertura assicurativa, sono stati segnalati casi di estensione della copertura da parte delle Compagnie di 30, 60 e talvolta 90 giorni oltre la data di scadenza indicata nel certificato e i 15 giorni previsti invece per legge; ciò determina dubbi alla polizia in ordine alle norme da contestare per la discordanza tra la data indicata nel certificato e quella risultante dalle banche dati. Pertanto, qualora la data di validità indicata nel certificato di assicurazione fosse diversa da quella risultante dalle banche dati, con la seconda scaduta e la prima ancora no, per evitare la multa sarà necessario (ancora) esibire il tradizionale contrassegno. Infatti, negli accertamenti da remoto, si farà riferimento alla validità della polizza per come risultante dall’Archivio nazionale dei veicoli, gestito dal Ministero dell’Infrastrutture e dei Trasporti. Se scaduta, su questa prevale il certificato valido o, eventualmente, l’attestazione dell’avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, rilasciati dalla compagnia di assicurazione. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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