
Il proprietario dell’auto ha l’obbligo di comunicare i dati dell’effettivo conducente anche nell’ipotesi in cui proponga ricorso contro la multa: le due sanzioni restano distinte, per cui, se la prima viene annullata, la seconda resta ferma. Anche se l’automobilista fa ricorso contro la multa stradale comunicatagli a casa con il postino, deve sempre comunicare, nei 60 giorni dalla notifica della stessa, i dati dell’effettivo conducente ai fini della decurtazione dei punti dalla relativa patente. Con la conseguenza che, se non lo fa, subisce l’ulteriore sanzione per l’inottemperanza all’ordine delle autorità. Ma vi è di più: tale seconda sanzione resta ferma anche nell’ipotesi in cui il ricorso contro la multa abbia esito favorevole e la sanzione stradale venga annullata. Difatti, come chiarito dal Tribunale di Treviso con una recente sentenza , la sanzione prevista in caso di omessa comunicazione dei dati del conducente del veicolo al momento dell’infrazione ha natura distinta e autonoma da quella dell’illecito stradale contestato all’automobilista. Si tratta di due figure di illecito indipendenti tra loro, che trovano origine in fatti diversi: da un lato la violazione delle norme del Codice della strada nella sanzione a monte, dall’altro l’inerzia del proprietario del veicolo all’invito (o meglio, all’ordine) a comunicare i dati dell’effettivo conducente. Per cui, anche se anche la multa per violazione del codice della strada viene annullata a seguito del ricorso davanti al giudice di pace, resta ferma l’applicazione della seconda sanzione, per l’inottemperanza del proprietario del veicolo all’invito a comunicare i dati. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com