
Non gode di fede privilegiata il verbale delle autorità che sono intervenute sul luogo del sinistro e hanno ricostruito la violazione del codice della strada solo sulla base dei rilievi. È tutt’altro che incontestabile il rapporto della polizia municipale sull’incidente stradale se gli agenti non erano presenti al momento del sinistro: secondo, infatti, una recente sentenza del Tribunale di Palermo , non gode della cosiddetta “fede privilegiata” (e, pertanto, può essere contestato senza dover necessariamente ricorrere alla querela di falso) il verbale che eleva la multa per infrazione al codice della strada tutte le volte in cui l’infrazione viene ricostruita “ex post”, dalle autorità, sulla scorta dei rilievi dell’incidente e delle testimonianze assunte sul luogo. La vicenda si riferisce a una contravvenzione per mancato rispetto della precedenza, ma il discorso potrebbe allargarsi a qualsiasi altro tipo di contestazione: si pensi all’eccesso di velocità, alla violazione delle distanze minime di sicurezza tra i veicoli, al mancato rispetto del rosso semaforico, ecc. Insomma, è vero che i verbali delle autorità sono sempre assistiti da una fede privilegiata e che, pertanto, fanno piena prova fino a querela di falso (un procedimento aggravato che serve a confutare l’attendibilità dell’atto pubblico), ma ciò vale solo per quei fatti che gli agenti hanno potuto verificare con i loro stessi occhi e non per tutto ciò che, invece, viene ricostruito a posteriori.
Dunque se i vigili non sono presenti al momento dello scontro fra i veicoli, il conducente ha gioco facile a far annullare la multa: basterà contestare, in giudizio, le dichiarazioni dei verbalizzati e, soprattutto, fornire prove contrarie alla ricostruzione così effettuata, fondate sulla contraddittorietà delle dichiarazioni degli stessi. Il tutto può avvenire però nell’ambito della stessa causa di opposizione e non necessariamente con l’autonomo giudizio di querela di falso. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com