
Sinistri stradali provocati da ignoti: non ha diritto al risarcimento per danni alle cose il danneggiato che riporta lesioni giudicate inferiori al 9% di invalidità. In caso di incidenti stradali determinati da veicoli non identificati e rimasti ignoti (ossia fuggiti subito dopo il sinistro) chi voglia ottenere il risarcimento deve rivolgersi al Fondo di garanzia Vittime della Strada. In tal caso il Fondo indennizza: – i danni alle persone – i danni alle cose, con una franchigia di euro 500,00 e sempre a condizione che i feriti abbiano riportato “lesioni gravi”. Si intendono gravi le lesioni che comportino un’invalidità permanente superiore al 9%.
Così, con una recente sentenza , la Cassazione ha ribadito tali concetti, sottolineando che, nell’incidente stradale causato da ignoti, l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime non risarcisce il danno alle cose se dal sinistro non sono derivate lesioni alle persone che si risolvono in un’invalidità superiore al 9 per cento . E ciò perché la norma che limita i ristori punta a evitare frodi alle compagnie ed è legittimo negare la compensazioni economiche ad esempio per le auto se dallo scontro sono scaturite semplici lesioni micropermanenti, come il colpo di frusta, che ben possono essere simulate, a differenza delle lesioni più serie. Il punto su cui interviene la Cassazione è proprio il concetto di “gravità della lesione” che la legge non definisce, ma che la Corte individua nell’invalidità permanente superiore ai 9 punti percentuali secondo quanto previsto dal codice delle assicurazioni . Resta ovviamente ferma la possibilità di chiedere il risarcimento per i danni alla persona, a prescindere dall’entità della lesione stessa. I danni alle cose, invece, sono vincolati ai due limiti predetti (franchigia di 500 euro, invalidità superiore al 9%): è vero, al sotto del paletto del 9% ben possono rientrare anche lesioni non simulabili, ma qualunque linea di demarcazione, conclude la Cassazione, comporta la possibilità di disparità di trattamento.