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Cassazione: quando il danno esistenziale non rientra nel danno biologico


Fermo restando il principio generale di unitarietà del danno non patrimoniale, il giudice, al momento della liquidazione, deve tener conto della lesione degli aspetti relazionali del soggetto per verificare se questa possa rilevare oltre al danno biologico. Il danno alla vita relazionale del soggetto, pur se connesso alla lesione della sua integrità psico-fisica (per esempio a seguito di incidente stradale), non rientra sempre nel danno biologico ai fini del risarcimento. Il danno esistenziale può infatti essere liquidato in via autonoma rispetto al danno biologico se il giudice dà particolare rilievo agli aspetti relazionali gravemente coinvolti, in caso, per esempio, di radicale cambiamento di vita, alterazione della personalità del soggetto, compromissione dei rapporti affettivi, sessuali e sociali. In questi termini, un’interessante e corposa sentenza della Cassazione torna a pronunciarsi sulla risarcibilità delle singole voci del danno non patrimoniale. Come noto, la giurisprudenza non ammette in generale le duplicazioni risarcitorie, cioè la doppia liquidazione di uno stesso danno in base a voci diverse (per esempio danno morale liquidato oltre al danno biologico).

Le Sezioni Unite della Cassazione , hanno infatti enunciato il principio dell’unitarietà del danno non patrimoniale in base al quale i patemi d’animo e la mera sofferenza psichica interiore sono normalmente assorbiti in caso di liquidazione del danno biologico, cui viene riconosciuta portata tendenzialmente onnicomprensiva. In altri termini il danno all’integrità psicofisica potrebbe potenzialmente ricomprendere anche le sofferenze morali e interne del soggetto senza che queste possano dar luogo una duplicazione risarcitoria. Tuttavia, nella sentenza in esame, i giudici specificano che le duplicazioni risarcitorie si hanno quando la stessa voce di danno viene computata due o più volte, sulla base di diverse denominazioni meramente formali; al contrario non può parlarsi di duplicazione risarcitoria quando sussistono effettivamente molteplici e diversi aspetti negativi causalmente derivanti dal fatto illecito o dall’inadempimento e incidenti sulla persona del danneggiato/creditore. Dunque, in tema di liquidazione del danno non patrimoniale, al fine di stabilire se il risarcimento sia stato duplicato ovvero sia stato erroneamente sottostimato, rileva non già il “nome” assegnato al pregiudizio lamentato dall’attore (“biologico”, “morale”, “esistenziale”), ma unicamente il pregiudizio concreto ed effettivo preso in esame dal giudice. Si ha, pertanto, duplicazione di risarcimento solo quando il medesimo pregiudizio sia liquidato due volte, sebbene con l’uso di nomi diversi. È allora compito del giudice accertare l’effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore persona si siano verificate e provvedendo alla relativa integrale riparazione. In sintesi, fermo restando il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale, non è preclusa la possibilità di tenere conto, al momento della liquidazione, di tutte le peculiari modalità di atteggiarsi del danno stesso nel singolo caso concreto (come danno biologico, esistenziale, morale ecc.) . Il soggetto danneggiato ha infatti diritto al risarcimento integrale (cosiddetto principio dell’integralità del ristoro) e, a tal fine, è necessario prendere in considerazione tutti gli aspetti o voci in cui la categoria del danno non patrimoniale si scandisce nel singolo caso concreto e addivenire ad una liquidazione equa, e cioè congrua, adeguata e proporzionata - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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