
Reati stradali: guida sotto l’influenza dell’alcool, accertamento tramite etilometro, alcoltest, grammi di alcol per litro di sangue, ritiro della patente, sospensione e confisca, punti. La guida in stato di ebbrezza in conseguenza all’uso di bevande alcoliche è sanzionata: a) in caso di accertamento di un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8%, con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a 2000,00; all’accertamento del reato consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi; b) per un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5%, si prevede l’arresto fino a sei mesi, l’ammenda da 800 a 3.200 euro; all’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno; c) per un tasso alcolemico superiore a 1,5%, con l’arresto da sei mesi a un anno, l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente da uno a due anni. Il provvedimento giudiziale di condanna determina, inoltre, la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il predetto regime sanzionatorio viene ulteriormente inasprito con il raddoppiamento delle pene, qualora il conducente in stato di ebbrezza provochi un incidente stradale. In tali ipotesi è inoltre previsto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che questo appartenga a persona estranea al reato. La patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). In ogni caso, il prefetto ordina al conducente sorpreso alla guida in stato di ebbrezza di sottoporsi ad una visita medica di revisione della patente presso la Commissione medica provinciale entro il termine di 60 giorni. Il rifiuto, può comportare la sospensione della patente con provvedimento prefettizio fino all’esito della visita medica. Al giudice è riconosciuto il potere di sostituire per non più di una volta la pena (sia detentiva che pecuniaria) applicata per le contravvenzioni di guida in stato di ebbrezza con quella del lavoro di pubblica utilità, salvo nel caso in cui il conducente abbia provocato un incidente. L’effettivo svolgimento del lavoro sostitutivo non comporta la mera espiazione della pena, ma costituisce una vera e propria causa di estinzione del reato a cui si aggiunge la riduzione alla metà della sanzione della sospensione della patente e la revoca della confisca del veicolo sequestrato. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com