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Attraversamento di animali sulla strada: la Regione è responsabile


Legittimazione passiva della Regione, anche in caso di delega delle funzioni alla Provincia, nell’azione di risarcimento del danno per il cinghiale che ha causato l’incidente all’automobile. L’attraversamento repentino di animali selvatici lungo il tratto stradale – e, in particolare, di cinghiali, è spesso causa di sinistri stradali per il cui risarcimento la giurisprudenza ha lungo dibattuto sull’individuazione dell’amministrazione effettivamente responsabile. Da ultimo, una sentenza del Giudice di Pace di Taranto individua nella Regione il soggetto legittimato passivo nella causa di indennizzo intrapresa dall’automobilista, a condizione che venga fornita prova dell’omissione, da parte dell’ente, degli obblighi di recinzione della strada. In pratica è necessario che l’attore dimostri che la zona in cui è avvenuto il sinistro non risultava recintata, avendo la Regione l’obbligo di realizzare le zone di riserva in piena sicurezza, anche con l’installazione di appositi segnali, per evitare di mettere in pericolo l’incolumità pubblica, in quanto l’incolumità delle persone viene prima di quella degli animali. La legittimazione passiva Sebbene la Cassazione abbia stabilito che la fauna selvatica rientri nel patrimonio indisponibile dello Stato, sono le Regioni a statuto ordinario a dover controllare e proteggere tutte le specie della fauna selvatica : ad esse, infatti, sono affidati tutti i necessari poteri gestori . Ad escludere la conseguente responsabilità, per il caso di omissione di tale controllo, non può neanche essere il fatto che la Regione organizzi l’esercizio dei compiti amministrativi a livello locale attraverso i Comuni e le Province: infatti, anche in caso di delega di funzioni alle Province, la Regione è sempre responsabile [4] dei danni provocati da animali selvatici a persone o a cose (salvo che la delega non attribuisca alle Province un’autonomia decisionale ed operativa sufficiente a consentire loro di svolgere l’attività in modo da poter efficientemente amministrare i rischi di danni a terzi e da poter adottare le misure normalmente idonee a prevenire evitare o limitare i danni).

La Corte aveva precedentemente affrontato la questione in esame, in relazione, risolvendola sempre nel senso di una esclusiva responsabilità delle Regioni. Tale soluzione era peraltro pienamente conforme a quella più volte affermata della Corte in altri numerosi precedenti. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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