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Animali che attraversano la strada e cani randagi: risarcimento


Randagismo, canile, responsabilità e risarcimento ASL, attraversamento della strada di animali selvatici senza segnaletica. La materia degli animali che attraversano la strada, così provocando incidenti stradali, o dei cani randagi che mordono i passanti continua a intasare le nostre aule dei tribunali, quasi simbolo di una ancor lontana armonia tra l’uomo e il mondo animale. Randagismo: il morso del cane e la responsabilità del Comune o dell’ASL Con una prima sentenza, il Tribunale di Lecce ha stabilito che i danni provocati dall’aggressione di cani randagi sono risarciti in via concorrente dal Comune e dall’Asl. Tuttavia, la responsabilità è: – solo del Comune, se nel territorio comunale non è stato predisposto un canile; – solo dell’Asl se, nonostante la presenza di un’apposita struttura di ricovero degli animali, questa non abbia provveduto all’accalappiamento dei cani randagi. Sarà infatti la struttura sanitaria ad essere tenuta al risarcimento del danno per la mancanza di recupero di randagi di cui sia stata segnalata la presenza sul territorio. Danni da attraversamento di animali selvatici Con un’altra pronuncia , la Cassazione ha fissato i criteri sul riparto di responsabilità tra gli enti territoriali nel caso di risarcimento dei danni derivanti dall’attraversamento stradale di animali selvatici. A tal fine bisogna identificare, anche sulla base della normativa regionale, quale sia l’amministrazione cui in concreto sono stati affidati i poteri di gestione della fauna e del territorio. È quest’ultima responsabile dell’assenza di segnali stradali che indichino il pericolo di transito di animali selvatici. Segnaletica, prosegue la sentenza, comunque necessaria. La Provincia può assolvere tale compito o “direttamente o affidandolo ai Comuni per i tratti di loro competenza”. Se quindi l’ente locale non adempie a tale preciso dovere di installare la segnaletica che avvisa l’utenza del possibile attraversamento di animali, è responsabile dei conseguenti incidenti e danni alle persone . La Cassazione, dunque, supera il precedente orientamento che riteneva le Regioni sempre responsabili, e adotta il diverso indirizzo che privilegia il criterio di “effettività”: secondo tale interpretazione, infatti, “la responsabilità aquiliana per i danni a terzi deve essere imputata all’ente, sia esso Regione, Provincia, Ente Parco, Federazione o Associazione, etc., a cui siano stati concretamente affidati, nel singolo caso, i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, con autonomia decisionale sufficiente”. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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