
Le clausole della polizza non possono condizionare il risarcimento del danno alla vittima del sinistro, al fatto che il mezzo sia stato utilizzato secondo la sua funzione abituale. Stop alle polizze assicurative con restrizioni, quelle cioè che subordinano il risarcimento del danno, derivante da un sinistro stradale, a condizione che il mezzo sia stato utilizzato secondo l’uso che gli è proprio (ossia il trasporto) e non per scopi diversi (tipico, per esempio, è il caso di un trattore che, invece di essere utilizzato come mezzo di trasporto, viene impiegato come mezzo di lavoro o da traino). A dirlo è la Corte dell’Unione Europea, in una sentenza pubblicata qualche ora fa . La normativa europea ha, di recente, rafforzato le garanzie nei confronti delle vittime da incidenti stradali, estendendo l’obbligo di risarcimento a qualsiasi incidente avvenuto su una strada, a prescindere dall’uso che sia stato fatto dell’automezzo responsabile. In pratica, le compagnie assicurative non possono negare l’indennizzo – derivante dalla assicurazione obbligatoria per responsabilità civile (rc auto) – ai danni provocati dal mezzo nonostante quest’ultimo sia stato usato in modo non conforme alla sua funzione abituale.
Secondo Lussemburgo e Bruxelles, la protezione per le persone lese da un incidente causato da un veicolo in occasione del suo uso non può essere sottoposta a restrizioni o a condizioni come quella di un uso non corretto del veicolo. L’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile deve coprire qualsiasi incidente causato utilizzando un veicolo, a prescindere dall’uso che dello stesso sia stato fatto dal conducente (se per funzioni di lavoro o di rimorchio anziché di trasporto delle persone). - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com