
Contravvenzioni: la multa è valida solo se l’autovelox è preceduto da segnaletica e quest’ultima è collocata a non meno di 400 metri dal punto di collocamento del posto di controllo: i chiarimenti della Cassazione e del Ministero dell’Interno. La presenza dell’autovelox o del telelaser sulla strada – tanto che si parli di postazione fissa, quanto mobile, ossia con la presenza di un’auto della polizia – deve essere sempre preceduta da un cartello di segnaletica stradale che preavvisi gli automobilisti della possibilità che venga rilevata la velocità attraverso strumenti elettronici. Come precisato più volte dalla giurisprudenza, la multa è nulla se tale cartello non è stato installato o non è facilmente visibile (come nel caso in cui sia coperto dalla vegetazione, risulti spostato dal vento o reso illeggibile da atti vandalici e scritte varie). Tale segnaletica deve trovarsi a non meno di 400 metri dal posto di rilevamento della velocità, ossia dall’autovelox o dal telelaser. Una distanza minore renderebbe impugnabile la contravvenzione (entro 30 giorni dalla notifica, al giudice di pace; entro 60 giorni dalla notifica al Prefetto). Detta distanza non è stabilita dalla legge, ma solo da una circolare del ministero degli Interni. La segnalazione della presenza degli autovelox deve essere effettuata unicamente con i cartelli stradali: non rilevano, quindi altre forme di pubblicità come ad esempio per mezzo degli organi di stampa. Se la strada è interessata da intersecazioni, l’avviso della presenza degli autovelox deve essere ripetuto dopo ognuna di esse, onde evitare che gli automobilisti, provenienti da strade diverse, possano essere messi al corrente della eventuale presenza delle postazioni di polizia. Secondo la Suprema Corte, il verbale con la contravvenzione non deve necessariamente menzionare la presenza dell’apposita segnaletica a precedere la postazione con l’autovelox: l’assenza di tale indicazione, infatti, non rende nullo il verbale (sempre che, ovviamente, il cartello stradale fosse presente). Al contrario, si ritiene che il verbale debba necessariamente attestare anche il carattere temporaneo o permanente del segnale di preavviso della postazione di controllo. Infine, secondo la Cassazione, sussistono gli estremi del reato di truffa tutte le volte in cui l’amministrazione nasconda l’autovelox, collocandolo, per esempio, all’interno di un’auto privata o tra i cespugli o comunque in modo non visibile per gli automobilisti. Perché possa scattare il procedimento penale (che, in passato, ha portato al sequestro di numerosi autovelox in una provincia cosentina) è necessario che l’attività di rilevamento così svolta sia intenzionalmente preordinata a trarre in inganno gli automobilisti, in contrasto con lo spirito della normativa in materia diretta a reprimere incidenti più che a reprimere. In definitiva, l’autovelox deve essere – preventivamente segnalato; – ben visibile. Obbligo di taratura È necessario che l’autovelox sia tarato: questo, secondo una recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione, vale per tutti gli apparecchi collocati al margine delle strade con la presenza della pattuglia. Se, dietro ricorso dell’automobilista, l’amministrazione non produce l’originale (o la copia autenticata) dell’attestato di taratura, la multa è nulla. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com