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Dipendente in malattia per depressione può fare altre attività


Non licenziabile il dipendente che mentre è assente perché depresso supera un esame: un conto è la malattia, un altro l’inidoneità al lavoro. Non si può licenziare il dipendente che, assente per un lungo periodo per inabilità temporanea dal lavoro, a causa di uno stato ansioso depressivo reattivo, svolge altre mansioni compatibili con tale suo stato. A dirlo è stata la Cassazione poche ore fa . Un conto infatti è la malattia, un altro l’inidoneità al lavoro: la prima non implica necessariamente la seconda, che non vanno, quindi, di pari passo. Nel caso di specie, è stato annullato il licenziamento di un dipendente pubblico che, seppur assente dal lavoro per depressione, aveva nel frattempo preparato e superato l’esame di Stato da avvocato. È necessario che il licenziamento sia giustificato da apposite visite fiscali che attestino l’abilità al lavoro, in contrasto con quanto invece dichiarato dal medico curante. Si legge nella sentenza, “la malattia del lavoratore costituisce situazione diversa dalla sua inidoneità al lavoro: pur essendo entrambe cause d’impossibilità della prestazione lavorativa, esse hanno infatti natura e disciplina diverse”. In particolare la malattia è caratterizzata da un carattere temporaneo e implica la totale impossibilità della prestazione; in tal caso, il licenziamento è possibile solo quando la malattia abbia causato l’astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto. Al contrario, l’inabilità al lavoro ha carattere permanente o, quanto meno, durata indeterminata o indeterminabile, e non implica necessariamente l’impossibilità del dipendente a svolgere la prestazione lavorativa. In tal caso è possibile il licenziamento se l’inabilità è incompatibile con l’attività lavorativa, a prescindere dal superamento del periodo di comporto: quindi il recesso potrebbe avvenire anche dopo pochi giorni. La vicenda Il dipendente di un’amministrazione era stato assente dal lavoro per circa due anni durante i quali il medico curante del dipendente pubblico aveva certificato “uno stato ansioso depressivo reattivo”. La Commissione medica invece lo aveva dichiarato abile al lavoro, ma senza procedere alle dovute visite fiscali. Pertanto, secondo la corte, senza il giudizio del medico di controllo dell’Inps, il parere della Commissione medica non può essere usato e quindi il licenziamento è stato ritenuto illegittimo. - See more at: http://www.infortunisticaconsulting.com

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